Art. 4.
Valorizzazione  del  personale  occupato  in  particolari  ambiti  di
                              attivita'

1.  La  giunta  regionale,  per  le  finalita'  indicate  all'art. 1,
provvede alla valorizzazione del personale gia' occupato con rapporti
contrattuali  flessibili presso l'agenzia regionale SEDES, secondo la
disciplina prevista dagli articoli 2 e 3, per la messa a disposizione
di  tale  personale  all'agenzia  Umbria  sanita', ai sensi dell'art.
7-quater  della  legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (istituzione
della  agenzia  per  la  integrazione  della  gestione  delle aziende
sanitarie,  denominata  agenzia  Umbria  sanita).  2. Gli enti di cui
all'art. 1, comma 1, valorizzano le esperienze professionali maturate
presso  organi  funzionali di autorita' centrali costituiti con legge
regionale,  associazioni, fondazioni aventi natura pubblica o privata
ovvero  consorzi di natura esclusivamente pubblica, istituiti in base
a  previsione  di  legge regionale e ai quali la Regione partecipa in
qualita' di socio, secondo le modalita' individuate dall'art. 3.