Art. 4. Valorizzazione del personale occupato in particolari ambiti di attivita' 1. La giunta regionale, per le finalita' indicate all'art. 1, provvede alla valorizzazione del personale gia' occupato con rapporti contrattuali flessibili presso l'agenzia regionale SEDES, secondo la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3, per la messa a disposizione di tale personale all'agenzia Umbria sanita', ai sensi dell'art. 7-quater della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (istituzione della agenzia per la integrazione della gestione delle aziende sanitarie, denominata agenzia Umbria sanita). 2. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, valorizzano le esperienze professionali maturate presso organi funzionali di autorita' centrali costituiti con legge regionale, associazioni, fondazioni aventi natura pubblica o privata ovvero consorzi di natura esclusivamente pubblica, istituiti in base a previsione di legge regionale e ai quali la Regione partecipa in qualita' di socio, secondo le modalita' individuate dall'art. 3.