Art. 6.
Personale degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto

1.  Gli  enti  locali  che  hanno  assunto personale con contratto di
lavoro  a  tempo  determinato  per  le esigenze relative al sisma del
1997,  possono  prorogare  tali  contratti  fino al 31 dicembre 2012,
entro  i  limiti  delle  risorse finanziarie per essi assegnate dallo
Stato alle regioni.