Art. 6. Personale degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto 1. Gli enti locali che hanno assunto personale con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze relative al sisma del 1997, possono prorogare tali contratti fino al 31 dicembre 2012, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle regioni.