Art. 7.
                          Norme transitorie

1.  Nell'ambito  della  programmazione  triennale  dei  fabbisogni di
personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, gli enti di cui all'art. 1,
comma  1,  possono procedere allo scorrimento delle graduatorie degli
idonei  di  concorsi  per  le  categorie professionali e la dirigenza
banditi dagli stessi enti, entro i termini di validita' delle stesse,
per  la  copertura  dei  posti in dotazione organica vacanti all'atto
dell'indizione  delle  procedure  concorsuali e che si rendono tali a
qualsiasi titolo, anche per effetto dei processi di riorganizzazione.
2.  Fino  al  completamento  della procedura prevista dall'art. 5, la
giunta regionale continua ad avvalersi del personale gia' assunto con
rapporto  a  tempo determinato indicato nello stesso art. 5, mediante
la proroga dei relativi contratti di lavoro.
3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, fatti salvi i casi di proroga
derivanti   dall'applicazione   di  altre  normative,  continuano  ad
avvalersi  anche del personale di cui all'art. 2, mediante la proroga
dei   relativi  contratti  di  lavoro  fino  alla  conclusione  delle
procedure selettive di stabilizzazione previste dallo stesso art. 2.
4. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, in relazione alle esigenze di
assunzione  a tempo determinato o per il conferimento di incarichi di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  provvedono ad utilizzare
prioritariamente il personale che ha maturato i requisiti di cui agli
articoli 2 e 3, secondo i termini e le modalita' definiti in apposite
discipline.