Art. 7. Norme transitorie 1. Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, possono procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi per le categorie professionali e la dirigenza banditi dagli stessi enti, entro i termini di validita' delle stesse, per la copertura dei posti in dotazione organica vacanti all'atto dell'indizione delle procedure concorsuali e che si rendono tali a qualsiasi titolo, anche per effetto dei processi di riorganizzazione. 2. Fino al completamento della procedura prevista dall'art. 5, la giunta regionale continua ad avvalersi del personale gia' assunto con rapporto a tempo determinato indicato nello stesso art. 5, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro. 3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, fatti salvi i casi di proroga derivanti dall'applicazione di altre normative, continuano ad avvalersi anche del personale di cui all'art. 2, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro fino alla conclusione delle procedure selettive di stabilizzazione previste dallo stesso art. 2. 4. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, in relazione alle esigenze di assunzione a tempo determinato o per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa provvedono ad utilizzare prioritariamente il personale che ha maturato i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, secondo i termini e le modalita' definiti in apposite discipline.