Art. 8.
                            Norme finali

1.   L'art.   1   della   legge  regionale  17  maggio  1980,  n.  45
(provvedimenti  per  lo  snellimento  delle  procedure  in materia di
concorsi  per  l'accesso  agli  impieghi  regionali), come sostituito
dall'art.  1  della  legge  regionale  3  marzo 1995, n. 7 (ulteriore
modificazione  ed  integrazione della legge regionale 17 maggio 1980,
n.  45  - Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia
di  concorsi  per l'accesso agli impieghi regionali), e' abrogato. 2.
La legge regionale n. 7/1995 e' abrogata.
3.   La  giunta  regionale,  il  consiglio  regionale  e  le  agenzie
strumentali   di   diritto  pubblico  della  Regione  adottano  norme
regolamentari   per   la   disciplina   delle  procedure  di  accesso
all'impiego  presso  gli  stessi  e  per  la nomina delle commissioni
esaminatrici dei concorsi indetti dai medesimi enti.
4.  Le  disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/1995 continuano
ad  applicarsi  fino  all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al
comma 3.
5.  L'agenzia  regionale  per la protezione dell'ambiente e la giunta
regionale, per il servizio di protezione civile, al fine di sopperire
alle  carenze  di  organico  e  per  far  fronte  ai  propri  compiti
istituzionali,  fino  al 31 dicembre 2008 continuano ad avvalersi del
personale  in  servizio,  con  contratto  a  tempo  determinato o con
contratti  di  collaborazione  alla  data  del  31 dicembre 2007, nel
limite  massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007. I
relativi oneri continuano a far carico sul bilancio degli stessi.
6.  L'agenzia  regionale per la protezione dell'ambiente, in qualita'
di  ente  di  promozione  di  ricerca ai sensi della legge 21 gennaio
1994,   n.   61   (conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge  4  dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti
sulla   riorganizzazione   dei  controlli  ambientali  e  istituzione
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) e della legge
regionale  6  marzo  1998, n. 9 (norme sulla istituzione e disciplina
dell'agenzia  regionale  per  la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.))
puo'  avvalersi  di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento
di  progetti  di  ricerca  ed innovazione tecnologica i cui oneri non
risultino a carico del bilancio di funzionamento dell'ente.