Art. 8. Norme finali 1. L'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45 (provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 (ulteriore modificazione ed integrazione della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45 - Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l'accesso agli impieghi regionali), e' abrogato. 2. La legge regionale n. 7/1995 e' abrogata. 3. La giunta regionale, il consiglio regionale e le agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione adottano norme regolamentari per la disciplina delle procedure di accesso all'impiego presso gli stessi e per la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dai medesimi enti. 4. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3. 5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e la giunta regionale, per il servizio di protezione civile, al fine di sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione alla data del 31 dicembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio degli stessi. 6. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in qualita' di ente di promozione di ricerca ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) e della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (norme sulla istituzione e disciplina dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)) puo' avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del bilancio di funzionamento dell'ente.