Art. 9. Forme di lavoro flessibili 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, in relazione alle tipologie di lavoro flessibile diverse da quelle di cui all'art. 2 ed ai fini dei piani di stabilizzazione di cui al medesimo articolo, con apposito regolamento, provvedono a disciplinare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso i medesimi enti, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, maturati entro il 31 dicembre 2007, nonche' le modalita' di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui all'art. 2, lettera d). 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato esclusivamente a seguito dell'entrata in vigore dello specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).