Art. 9.
                     Forme di lavoro flessibili

1.  Gli  enti di cui all'art. 1, comma 1, in relazione alle tipologie
di  lavoro  flessibile diverse da quelle di cui all'art. 2 ed ai fini
dei  piani  di  stabilizzazione  di  cui  al  medesimo  articolo, con
apposito   regolamento,   provvedono   a   disciplinare  i  requisiti
professionali,   la  durata  minima  delle  esperienze  professionali
maturate presso i medesimi enti, non inferiori ai tre anni, anche non
continuativi,   maturati  entro  il  31  dicembre  2007,  nonche'  le
modalita' di valutazione da applicare in sede di procedure selettive,
al  cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di
cui  all'art.  2,  lettera d). 2. Il regolamento di cui al comma 1 e'
adottato  esclusivamente  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  dello
specifico  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art.  1,  comma  418,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007).