ALLEGATO . .off=3; Regolamento concernente le procedure relative al rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera c, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro. .off; Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 37, comma 2, lettera c, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), al fine di garantire omogeneita' applicativa sul territorio regionale, disciplina le procedure per il rilascio a favore dei datori di lavoro di cui all'art. 2, comma 1, dell'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi di assunzione di lavoratori disabili di cui all'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili). 2. L'esonero parziale, considerato il carattere meramente residuale dell'istituto rispetto alle varie possibilita' di avviamento al lavoro dei disabili previste dalla legge, puo' essere concesso soltanto dopo che siano state vagliate con il datore di lavoro interessato le altre possibilita' di un utile inserimento al lavoro in mansioni compatibili con le capacita' lavorative delle persone disabili. Art. 2. Presentazione della domanda di esonero parziale 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che per le speciali condizioni delle loro attivita' non sono in grado di occupare l'intera percentuale di disabili prescritta dalla legge n. 68/1999 presentano la domanda diretta ad ottenere l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali all'ufficio provinciale competente per il collocamento mirato avente sede nel capoluogo della provincia in cui il datore di lavoro ha la sede legale, di seguito denominato «ufficio competente». 2. Se la domanda di esonero parziale riguarda piu' unita' produttive dislocate in diverse province, anche di altre regioni, l'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, inoltra una copia della stessa agli uffici provinciali territorialmente competenti in relazione a ciascuna unita' produttiva interessata al rilascio dell'autorizzazione. 3. La domanda di esonero parziale, in regola con l'imposta di bollo, deve indicare: a i dati identificativi del datore di lavoro; b il numero dei dipendenti riferito a ciascuna unita' produttiva per la quale si richiede l'esonero parziale; c la percentuale di esonero richiesta; d le caratteristiche dell'attivita' svolta, con l'evidenza dell'eventuale faticosita', pericolosita' o particolari modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa, che motivano la richiesta di esonero. 4. Attesa la natura parziale dell'esonero, la domanda non puo' essere presentata dai datori di lavoro che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, tenuti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c della legge n. 68/1999, all'assunzione di un solo lavoratore disabile. Art. 3. Modalita' di rilascio dell'autorizzazione 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, l'ufficio competente verifica la sussistenza delle speciali condizioni di attivita' dichiarate dal datore di lavoro ed in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357 (regolamento recante: «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»), puo' autorizzare l'esonero parziale. 2. L'ufficio competente, ai fini istruttori, puo' richiedere alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e, anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attivita', alle strutture territoriali del servizio sanitario nazionale, un rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attivita' svolta dal datore di lavoro e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attivita' stessa. Qualora il rapporto non pervenga entro sessanta giorni dalla richiesta, l'ufficio competente provvede, comunque, all'emanazione del provvedimento. 3. Il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale e' emanato nel termine massimo di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. Tale termine puo' essere prorogato, per non piu' di trenta giorni, nei casi in cui l'ufficio competente comunichi al datore di lavoro la necessita' di compiere ulteriori atti istruttori. 4. L'autorizzazione all'esonero parziale e' concessa per un periodo di tempo determinato non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi. 5. Il datore di lavoro richiedente puo' ottenere il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale soltanto se ottempera alle disposizioni concernenti il versamento dei contributi esonerativi, con le modalita' previste dai provvedimenti provinciali di cui all'art. 6, comma 1. Art. 4. Percentuale di esonero parziale concedibile 1. La percentuale di esonero concedibile deve essere strettamente correlata alla rilevanza delle speciali condizioni di attivita' previste dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 357/2000. 2. In particolare, nella determinazione della percentuale di esonero concedibile, gli uffici competenti si attengono ai seguenti criteri: a l'esonero puo' essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di «pericolosita' connaturata al tipo di attivita', anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attivita' stessa» di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale n. 357/2000; b l'esonero puo' essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di «particolare modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa» di cui all'art. 3, comma 1, lettera c del decreto ministeriale n. 357/2000; c l'esonero puo' essere concesso fino al massimo del 50 per cento degli obblighi occupazionali in presenza del requisito di «faticosita' della prestazione lavorativa richiesta» di cui all'art. 3, comma 1, lettera a del decreto ministeriale n. 357/2000. Tale requisito puo' essere ricondotto sia alle modalita' di organizzazione del lavoro che alle caratteristiche della singola mansione con particolare riferimento agli sforzi fisici o mentali che richiede; d in presenza di piu' requisiti tra quelli indicati alle lettere a e b) e c, l'esonero puo' essere concesso fino al massimo del 60 per cento degli obblighi occupazionali; e) l'esonero puo' essere concesso, in ogni caso, fino all'80 per cento a favore dei datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato. Art. 5. Autorizzazione alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali 1. Il datore di lavoro che ha presentato domanda di esonero e' autorizzato dalla provincia competente alla sospensione degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento, dalla data di ricevimento della domanda e fino alla comunicazione del provvedimento di autorizzazione o di diniego da parte dell'ufficio competente. Art. 6. Modalita' di versamento dei contributi esonerativi 1. Le province definiscono, per quanto non previsto dal presente regolamento, termini e modalita' di pagamento, versamento e riscossione dei contributi esonerativi che i datori di lavoro sono tenuti a pagare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999, ai fini dell'ottenimento dell'esonero parziale. 2. Ai fini del calcolo dell'ammontare del contributo esonerativo da versare, le giornate lavorative sono individuate sulla base del contratto di lavoro applicato dal datore di lavoro richiedente. Art. 7. Certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999 1. In attesa dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, i datori di lavoro interessati possono richiedere all'ufficio competente, per le finalita' di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999, il rilascio della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esonero nonche' l'avvenuto versamento dei contributi esonerativi. A tal fine, contestualmente alla richiesta di certificazione, gli interessati devono versare, con le modalita' previste dai provvedimenti provinciali di cui all'art. 6, un contributo esonerativo nella misura percentuale pari a quella richiesta, per la durata di centoventi giorni. Art. 8. Mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi 1. In caso di mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi, l'ufficio competente diffida il datore di lavoro inadempiente ad ottemperare, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione con il pagamento anche degli interessi previsti dai provvedimenti provinciali di cui all'art. 6. 2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato effettuato il versamento dovuto, l'ufficio competente comunica l'inadempienza alla direzione provinciale del lavoro in cui e' ubicata la sede di lavoro per la quale si richiede l'esonero, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale n. 357/2000. Art. 9. Decadenza dall'esonero parziale per mancato versamento dei contributi esonerativi 1. Qualora il datore di lavoro non ottemperi al versamento dei contributi esonerativi successivamente all'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate dalla direzione provinciale del lavoro, la Provincia competente dichiara la decadenza dell'esonero parziale a suo tempo autorizzato. 2. Una nuova domanda di esonero parziale dagli obblighi occupazionali puo' essere presentata non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla precedente autorizzazione. Art. 10. Rinuncia all'esonero parziale 1. Nel caso in cui, prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il datore di lavoro intenda rinunciare all'esonero, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare i contributi esonerativi, secondo quanto previsto dai provvedimenti provinciali di cui all'art. 6, fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente. Da tale data cessa di avere effetto il provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale. 3. Nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente alla presentazione della domanda di esonero parziale e prima del rilascio del provvedimento, intenda rinunciare al beneficio richiesto, la relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente. 4. Nell'ipotesi prevista al comma 3, il datore di lavoro e' tenuto a versare, in un'unica soluzione e con le modalita' previste dai provvedimenti provinciali di cui all'art. 6, i contributi esonerativi nella misura percentuale pari a quella richiesta dalla data di presentazione della domanda fino all'ultimo giorno del mese in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente. 5. Nei casi di rinuncia di cui ai commi 1 e 3, la richiesta di assunzione di soggetti disabili per i quali permanga l'obbligo, deve essere presentata entro sessanta giorni dal giorno in cui la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente. Art. 11. Rinnovo dell'esonero parziale 1. Prima della scadenza dell'esonero parziale, il datore di lavoro puo' inoltrare all'ufficio competente domanda di rinnovo, dichiarando, mediante autocertificazione, la permanenza della situazione gia' accertata. 2. L'ufficio competente autorizza il rinnovo dell'esonero parziale dopo aver effettuato un'approfondita verifica della permanenza delle condizioni di lavoro che hanno determinato la concessione. Il rinnovo puo' essere autorizzato per un periodo non superiore ai trentasei mesi. Art. 12. Voltura del decreto di esonero 1. Il datore di lavoro che chiede la voltura di un decreto di esonero gia' autorizzato, con diversa denominazione sociale, deve presentare all'ufficio competente una domanda, in regola con l'imposta di bollo, indicando gli estremi del provvedimento. 2. La voltura del decreto stesso e' autorizzata per il periodo residuo, solo a condizione che le modificazioni dichiarate, comprovate in modo adeguato, non comportino mutamenti delle attivita' aziendali che hanno determinato il rilascio del provvedimento stesso. Art. 13. Richiesta di maggiorazione della percentuale di esonero 1. Il datore di lavoro che sia stato gia' autorizzato all'esonero parziale puo' presentare una richiesta all'ufficio competente, in regola con l'imposta di bollo, debitamente motivata, per ottenere una maggiorazione della percentuale di esonero. 2. In tal caso la provincia non autorizza alcuna sospensiva e definisce il provvedimento entro centoventi giorni dalla presentazione delle richiesta. Art. 14. Monitoraggio 1. La Regione individua i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio degli esoneri sul territorio regionale. 2. Le province forniscono alla Regione i dati e le informazioni richiesti nei termini e secondo le modalita' previste. Art. 15. Abrogazione 1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il Regolamento relativo alla procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge n. 68/1999 (norme per il diritto la lavoro dei disabili)», emanato con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0286/Pres. Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 aprile 2008. Visto, il Presidente: Illy