ALLEGATO .
.off=3;  Regolamento  concernente  le  procedure relative al rilascio
dell'autorizzazione  all'esonero parziale in attuazione dell'art. 37,
comma  2,  lettera      c, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e la qualita' del
lavoro. .off;

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
   1.  Il  presente regolamento, in attuazione dell'art. 37, comma 2,
lettera      c,  della  legge  regionale  9 agosto 2005, n. 18 (norme
regionali  per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), al
fine  di  garantire omogeneita' applicativa sul territorio regionale,
disciplina le procedure per il rilascio a favore dei datori di lavoro
di  cui all'art. 2, comma 1, dell'autorizzazione all'esonero parziale
dagli obblighi di assunzione di lavoratori disabili di cui all'art. 5
della  legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei
disabili).
   2.   L'esonero   parziale,   considerato  il  carattere  meramente
residuale   dell'istituto   rispetto   alle   varie  possibilita'  di
avviamento  al  lavoro dei disabili previste dalla legge, puo' essere
concesso  soltanto  dopo  che  siano  state vagliate con il datore di
lavoro  interessato  le altre possibilita' di un utile inserimento al
lavoro  in  mansioni  compatibili  con  le capacita' lavorative delle
persone disabili.

                               Art. 2.
           Presentazione della domanda di esonero parziale
   1.  I  datori  di lavoro privati e gli enti pubblici economici che
per  le speciali condizioni delle loro attivita' non sono in grado di
occupare  l'intera  percentuale di disabili prescritta dalla legge n.
68/1999  presentano la domanda diretta ad ottenere l'esonero parziale
dagli  obblighi  occupazionali all'ufficio provinciale competente per
il  collocamento  mirato avente sede nel capoluogo della provincia in
cui  il  datore  di  lavoro  ha la sede legale, di seguito denominato
«ufficio competente».
   2.  Se  la  domanda  di  esonero  parziale  riguarda  piu'  unita'
produttive  dislocate  in  diverse  province, anche di altre regioni,
l'ufficio   competente,   entro   quindici   giorni  dal  ricevimento
dell'istanza,  inoltra una copia della stessa agli uffici provinciali
territorialmente competenti in relazione a ciascuna unita' produttiva
interessata al rilascio dell'autorizzazione.
   3.  La  domanda  di  esonero  parziale, in regola con l'imposta di
bollo, deve indicare:
    a i dati identificativi del datore di lavoro;
    b  il numero dei dipendenti riferito a ciascuna unita' produttiva
per la quale si richiede l'esonero parziale;
    c la percentuale di esonero richiesta;
    d   le  caratteristiche  dell'attivita'  svolta,  con  l'evidenza
dell'eventuale  faticosita', pericolosita' o particolari modalita' di
svolgimento  dell'attivita'  lavorativa, che motivano la richiesta di
esonero.
   4.  Attesa  la  natura  parziale dell'esonero, la domanda non puo'
essere  presentata  dai  datori  di lavoro che occupano da quindici a
trentacinque  dipendenti,  tenuti,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1,
lettera      c  della  legge  n.  68/1999,  all'assunzione di un solo
lavoratore disabile.

                               Art. 3.
              Modalita' di rilascio dell'autorizzazione
   1.  Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale,
l'ufficio   competente   verifica   la   sussistenza  delle  speciali
condizioni  di  attivita'  dichiarate  dal  datore  di  lavoro  ed in
presenza  di  almeno una delle condizioni previste dall'art. 3, comma
1,  del  decreto  ministeriale  7  luglio  2000,  n. 357 (regolamento
recante:  «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali
dagli  obblighi  occupazionali  di  cui  alla legge 12 marzo 1999, n.
68»), puo' autorizzare l'esonero parziale.
   2.  L'ufficio competente, ai fini istruttori, puo' richiedere alla
direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente  competente  e,
anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attivita', alle
strutture  territoriali del servizio sanitario nazionale, un rapporto
dal  quale  risultino  le  caratteristiche  dell'attivita' svolta dal
datore   di   lavoro  e  la  sussistenza  delle  speciali  condizioni
dell'attivita'   stessa.  Qualora  il  rapporto  non  pervenga  entro
sessanta  giorni  dalla  richiesta,  l'ufficio  competente  provvede,
comunque, all'emanazione del provvedimento.
   3.  Il  provvedimento  di  autorizzazione  all'esonero parziale e'
emanato  nel  termine  massimo  di  centoventi  giorni  dalla data di
ricevimento  della  domanda.  Tale termine puo' essere prorogato, per
non  piu'  di  trenta  giorni,  nei  casi in cui l'ufficio competente
comunichi  al  datore  di  lavoro la necessita' di compiere ulteriori
atti istruttori.
   4.  L'autorizzazione  all'esonero  parziale  e'  concessa  per  un
periodo  di  tempo  determinato  non  inferiore  a  dodici mesi e non
superiore a trentasei mesi.
   5.  Il datore di lavoro richiedente puo' ottenere il provvedimento
di  autorizzazione  all'esonero  parziale  soltanto se ottempera alle
disposizioni  concernenti  il  versamento dei contributi esonerativi,
con  le  modalita'  previste  dai  provvedimenti  provinciali  di cui
all'art. 6, comma 1.

                               Art. 4.
             Percentuale di esonero parziale concedibile
   1.  La percentuale di esonero concedibile deve essere strettamente
correlata  alla  rilevanza  delle  speciali  condizioni  di attivita'
previste dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 357/2000.
   2.  In  particolare,  nella  determinazione  della  percentuale di
esonero  concedibile,  gli uffici competenti si attengono ai seguenti
criteri:
    a l'esonero puo' essere concesso fino al massimo del 60 per cento
degli   obblighi   occupazionali   in   presenza   del  requisito  di
«pericolosita'  connaturata  al tipo di attivita', anche derivante da
condizioni  ambientali  nelle  quali si svolge l'attivita' stessa» di
cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  b) del decreto ministeriale n.
357/2000;
    b l'esonero puo' essere concesso fino al massimo del 60 per cento
degli   obblighi   occupazionali   in   presenza   del  requisito  di
«particolare  modalita'  di svolgimento dell'attivita' lavorativa» di
cui  all'art.  3,  comma 1, lettera     c del decreto ministeriale n.
357/2000;
    c l'esonero puo' essere concesso fino al massimo del 50 per cento
degli   obblighi   occupazionali   in   presenza   del  requisito  di
«faticosita'  della prestazione lavorativa richiesta» di cui all'art.
3,  comma 1, lettera     a del decreto ministeriale n. 357/2000. Tale
requisito puo' essere ricondotto sia alle modalita' di organizzazione
del  lavoro  che  alle  caratteristiche  della  singola  mansione con
particolare riferimento agli sforzi fisici o mentali che richiede;
    d  in presenza di piu' requisiti tra quelli indicati alle lettere
    a  e  b)  e     c, l'esonero puo' essere concesso fino al massimo
del 60 per cento degli obblighi occupazionali;
    e)  l'esonero puo' essere concesso, in ogni caso, fino all'80 per
cento  a  favore  dei  datori di lavoro che operano nel settore della
sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

                               Art. 5.
Autorizzazione alla sospensione parziale degli obblighi occupazionali
   1.  Il  datore  di  lavoro che ha presentato domanda di esonero e'
autorizzato   dalla   provincia  competente  alla  sospensione  degli
obblighi   occupazionali  nella  misura  percentuale  pari  a  quella
richiesta e comunque non superiore a quella massima del 60 per cento,
dalla data di ricevimento della domanda e fino alla comunicazione del
provvedimento  di  autorizzazione  o di diniego da parte dell'ufficio
competente.

                               Art. 6.
         Modalita' di versamento dei contributi esonerativi
   1.  Le  province definiscono, per quanto non previsto dal presente
regolamento,   termini   e   modalita'  di  pagamento,  versamento  e
riscossione  dei  contributi  esonerativi che i datori di lavoro sono
tenuti  a  pagare,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 3, della legge n.
68/1999, ai fini dell'ottenimento dell'esonero parziale.
   2.  Ai  fini del calcolo dell'ammontare del contributo esonerativo
da  versare,  le  giornate lavorative sono individuate sulla base del
contratto di lavoro applicato dal datore di lavoro richiedente.

                               Art. 7.
Certificazione  di  ottemperanza  di  cui  all'art. 17 della legge n.
                               68/1999
   1.  In  attesa dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione
all'esonero   parziale,   i  datori  di  lavoro  interessati  possono
richiedere  all'ufficio  competente, per le finalita' di cui all'art.
17  della  legge  n.  68/1999,  il  rilascio della certificazione ivi
prevista,   da  cui  risulti  la  presentazione  della  richiesta  di
autorizzazione   all'esonero   nonche'   l'avvenuto   versamento  dei
contributi esonerativi. A tal fine, contestualmente alla richiesta di
certificazione,  gli  interessati  devono  versare,  con le modalita'
previste   dai  provvedimenti  provinciali  di  cui  all'art.  6,  un
contributo   esonerativo  nella  misura  percentuale  pari  a  quella
richiesta, per la durata di centoventi giorni.

                               Art. 8.
      Mancato o inesatto versamento dei contributi esonerativi
   1.  In  caso  di  mancato  o  inesatto  versamento  dei contributi
esonerativi,   l'ufficio  competente  diffida  il  datore  di  lavoro
inadempiente  ad ottemperare, entro il termine perentorio di quindici
giorni  dal ricevimento della relativa comunicazione con il pagamento
anche  degli  interessi previsti dai provvedimenti provinciali di cui
all'art. 6.
   2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 1 senza che sia stato
effettuato   il  versamento  dovuto,  l'ufficio  competente  comunica
l'inadempienza  alla  direzione  provinciale  del  lavoro  in  cui e'
ubicata  la sede di lavoro per la quale si richiede l'esonero, per lo
svolgimento  delle  attivita'  di cui all'art. 2, comma 5 del decreto
ministeriale n. 357/2000.

                               Art. 9.
                   Decadenza dall'esonero parziale
          per mancato versamento dei contributi esonerativi
   1.  Qualora  il  datore  di lavoro non ottemperi al versamento dei
contributi esonerativi successivamente all'irrogazione delle sanzioni
amministrative  comminate  dalla direzione provinciale del lavoro, la
Provincia  competente  dichiara  la decadenza dell'esonero parziale a
suo tempo autorizzato.
   2.   Una   nuova   domanda  di  esonero  parziale  dagli  obblighi
occupazionali  puo'  essere  presentata non prima che siano trascorsi
dodici mesi dalla precedente autorizzazione.

                              Art. 10.
                    Rinuncia all'esonero parziale
   1.  Nel  caso  in  cui,  prima della scadenza del provvedimento di
autorizzazione  all'esonero  parziale,  il  datore  di lavoro intenda
rinunciare   all'esonero,   la  relativa  dichiarazione  deve  essere
presentata  per  iscritto  ed  ha  effetto  dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui perviene all'ufficio competente.
   2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a
versare   i  contributi  esonerativi,  secondo  quanto  previsto  dai
provvedimenti  provinciali  di cui all'art. 6, fino all'ultimo giorno
del  mese  in  cui  la dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio
competente.  Da  tale data cessa di avere effetto il provvedimento di
autorizzazione all'esonero parziale.
   3.  Nel  caso  in  cui  il  datore di lavoro, successivamente alla
presentazione  della domanda di esonero parziale e prima del rilascio
del  provvedimento,  intenda  rinunciare  al  beneficio richiesto, la
relativa  dichiarazione  deve  essere  presentata  per iscritto ed ha
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene
all'ufficio competente.
   4. Nell'ipotesi prevista al comma 3, il datore di lavoro e' tenuto
a  versare,  in  un'unica  soluzione  e con le modalita' previste dai
provvedimenti provinciali di cui all'art. 6, i contributi esonerativi
nella  misura  percentuale  pari  a  quella  richiesta  dalla data di
presentazione della domanda fino all'ultimo giorno del mese in cui la
dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.
   5.  Nei  casi  di  rinuncia di cui ai commi 1 e 3, la richiesta di
assunzione  di soggetti disabili per i quali permanga l'obbligo, deve
essere  presentata  entro  sessanta  giorni  dal  giorno  in  cui  la
dichiarazione di rinuncia perviene all'ufficio competente.

                              Art. 11.
                    Rinnovo dell'esonero parziale
   1. Prima della scadenza dell'esonero parziale, il datore di lavoro
puo'   inoltrare   all'ufficio   competente   domanda   di   rinnovo,
dichiarando,   mediante   autocertificazione,   la  permanenza  della
situazione gia' accertata.
   2. L'ufficio competente autorizza il rinnovo dell'esonero parziale
dopo  aver effettuato un'approfondita verifica della permanenza delle
condizioni di lavoro che hanno determinato la concessione. Il rinnovo
puo'  essere  autorizzato  per  un periodo non superiore ai trentasei
mesi.

                              Art. 12.
                   Voltura del decreto di esonero
   1.  Il  datore  di  lavoro  che chiede la voltura di un decreto di
esonero  gia'  autorizzato,  con  diversa denominazione sociale, deve
presentare   all'ufficio   competente  una  domanda,  in  regola  con
l'imposta di bollo, indicando gli estremi del provvedimento.
   2.  La  voltura  del  decreto stesso e' autorizzata per il periodo
residuo,   solo   a   condizione  che  le  modificazioni  dichiarate,
comprovate in modo adeguato, non comportino mutamenti delle attivita'
aziendali che hanno determinato il rilascio del provvedimento stesso.

                              Art. 13.
       Richiesta di maggiorazione della percentuale di esonero
   1.  Il datore di lavoro che sia stato gia' autorizzato all'esonero
parziale  puo'  presentare  una  richiesta all'ufficio competente, in
regola con l'imposta di bollo, debitamente motivata, per ottenere una
maggiorazione della percentuale di esonero.
   2.  In  tal  caso  la  provincia non autorizza alcuna sospensiva e
definisce    il   provvedimento   entro   centoventi   giorni   dalla
presentazione delle richiesta.

                              Art. 14.
                            Monitoraggio
   1.  La Regione individua i dati e le informazioni necessari per il
monitoraggio degli esoneri sul territorio regionale.
   2.  Le  province  forniscono alla Regione i dati e le informazioni
richiesti nei termini e secondo le modalita' previste.

                              Art. 15.
                             Abrogazione
   1.  A  far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato   il  Regolamento  relativo  alla  procedure  per  l'esonero
parziale  dagli obblighi occupazionali, di cui all'art. 5 della legge
n.  68/1999  (norme  per il diritto la lavoro dei disabili)», emanato
con  decreto  del  Presidente  della  Regione  5  settembre  2005, n.
0286/Pres.

                              Art. 16.
                          Entrata in vigore
   1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 aprile 2008.
Visto, il Presidente: Illy