ALLEGATO .
.off=3;  Modifica  al  decreto  del Presidente della regione 6 giugno
2002,  n.  0171/Pres.  (Legge  regionale  n. 39/1990 - Regolamento di
esecuzione  della  legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia
di  tutela  degli animali domestici per il controllo e la prevenzione
del  fenomeno  del  randagismo  -  Istituzione dell'anagrafe canina).
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                               Art. 1.
                        Modifica all'art. 16
     del decreto del Presidente della Regione n. 0171/Pres./2002
   1.  All'art.  16 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno
2002,  n.  0171/Pres.  (Legge  regionale  n. 39/1990 - Regolamento di
esecuzione  della  legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia
di  tutela  degli animali domestici per il controllo e la prevenzione
del  fenomeno del randagismo - Istituzione dell'anagrafe canina) sono
apportate le seguenti modifiche:
    a il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   4.  Le  strutture  esistenti  che  espletano  le  funzioni  di cui
all'art.  9  e  7, comma 5-quinquies della legge regionale n. 39/1990
devono  adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9,
10,   11  e  13  entro  il  31  dicembre  2007.  Detto  termine,  per
giustificati  motivi,  puo'  essere  differito  su istanza dei legali
rappresentanti   delle   strutture,   corredata  da  una  dettagliata
relazione  delle opere da completare e dei tempi previsti per la loro
realizzazione, da presentare entro il 31 dicembre 2007 alla direzione
centrale salute e protezione sociale».
    b dopo il comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente:
«4-bis.  Con  decreto  del direttore del servizio e' fissato il nuovo
termine  per  l'adeguamento  ai  requisiti  strutturali  che non puo'
superare i trentasei mesi».

                               Art. 2.
                          Entrata in vigore
1.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Visto, il Presidente: Illy