ALLEGATO . .off=3; Modifica al decreto del Presidente della regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. (Legge regionale n. 39/1990 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo - Istituzione dell'anagrafe canina). .off; Art. 1. Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0171/Pres./2002 1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 0171/Pres. (Legge regionale n. 39/1990 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo - Istituzione dell'anagrafe canina) sono apportate le seguenti modifiche: a il comma 4 e' sostituito dal seguente: 4. Le strutture esistenti che espletano le funzioni di cui all'art. 9 e 7, comma 5-quinquies della legge regionale n. 39/1990 devono adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007. Detto termine, per giustificati motivi, puo' essere differito su istanza dei legali rappresentanti delle strutture, corredata da una dettagliata relazione delle opere da completare e dei tempi previsti per la loro realizzazione, da presentare entro il 31 dicembre 2007 alla direzione centrale salute e protezione sociale». b dopo il comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente: «4-bis. Con decreto del direttore del servizio e' fissato il nuovo termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali che non puo' superare i trentasei mesi». Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy