ALLEGATO .
   Regolamento  di  esecuzione  dell'art.  6,  comma  70, della legge
regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del
bilancio  pluriennale  per  gli  anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18
della  legge  regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e
le  modalita'  per  la  concessione dell'incentivo per il ristoro dei
danni  conseguenti ad eccezionali avversita' atmosferiche non coperti
da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia
Giulia di tutti i settori economici.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
   1.  Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 6, commi 68 e
seguenti,  della  legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento
del  bilancio  2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009
ai  sensi  dell'art.  18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7),
disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dell'incentivo
per  il  ristoro  dei danni non coperti da assicurazione subiti dalle
micro  e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori
economici,  in  conseguenza  di  eccezionali  avversita' atmosferiche
accertate  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  verificatesi  sul
territorio regionale.
                               Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
   1.  Ai  fini  del  presente  regolamento,  si intende per. micro e
piccole imprese: le imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o
associate,  aventi  sede o almeno una unita' operativa nel territorio
regionale,   come   identificate  quanto  alla  loro  dimensione  dal
Regolamento  recante:  «Indicazione e aggiornamento della definizione
di  microimpresa,  piccola  e  media impresa» emanato con decreto del
Presidente della Regione 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres.
                               Art. 3.
                          Spese ammissibili
   1. Sono ammissibili ad incentivo le spese per:
a)  il  ripristino  degli  immobili  adibiti ad attivita' produttiva,
industriale,  commerciale,  artigianale,  turistica  o  agricola, ivi
compresi  gli  edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e
gli  impianti fissi in genere, siano essi in proprieta' o in utilizzo
a  diverso  titolo  purche'  la spesa risulti effettivamente a carico
                                            dell'impresa richiedente;
   b)  le  spese  accessorie connesse al ripristino degli immobili di
cui alla lettera a);
   c)  il  ripristino  dei  beni  mobili,  delle  attrezzature  e dei
macchinari  funzionali  all'attivita' dell'impresa, di proprieta' o a
qualunque titolo posseduti, nonche' la ricostituzione dei prodotti in
esposizione; nel caso di danno riparabile, si fa riferimento al costo
per   la  riparazione;  in  caso  di  danno  non  riparabile,  si  fa
riferimento  al  costo  per  il riacquisto di un bene avente analoghe
caratteristiche e funzionalita' del bene danneggiato;
   d)   la   ricostituzione   delle  scorte  e  delle  materie  prime
danneggiate;
   e) il ripristino dei prodotti finiti, limitatamente al costo della
materia prima necessaria per produrli;
   f)  le spese di perizia finalizzata alla quantificazione dei costi
di ripristino di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
   2. Non e' ammissibile a contributo la spesa sostenuta per l'IVA ad
eccezione  del  caso  che  essa  non  sia recuperabile e pertanto sia
sostenuta dal beneficiario realmente e definitivamente.
                               Art. 4.
                        Soggetti beneficiari
   1.  Sono beneficiari delle assegnazioni le micro e piccole imprese
che:
   a)  hanno  subito danni superiori a euro 5.000 a seguito di eventi
riconosciuti  di  carattere  eccezionale  segnalati  dai  Sindaci dei
Comuni  interessati  e  oggetto di verifica da parte della Protezione
civile della Regione;
   b)  sono  iscritte  nel registro delle imprese presso la Camera di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  territorialmente
competente;
   c) non sono sottoposte a procedure concorsuali;
   d) osservano nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina
normativa  e  le  condizioni  retributive  previste  dalla legge, dai
contratti  collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge
in materia assistenziale e previdenziale;
   e)  con  il  ripristino  dei  danni subiti proseguono le attivita'
imprenditoriali  mantenendo  l'iscrizione  nel registro delle imprese
presso  la  Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
territorialmente competente.
                               Art. 5.
              Modalita' di presentazione delle domande
   1  I  soggetti  di cui all'art. 4 presentano domanda di incentivo,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'impresa, nel rispetto
delle  disposizioni  vigenti  in  materia fiscale, per il tramite del
Comune  nel cui territorio e' stabilita la sede o l'unita' operativa,
a  pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla
data dell'evento corredata da:
   a)  le  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione e di atto di
notorieta'  del  legale  rappresentante  dell'impresa,  rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445  (Disposizioni  legislative  in  materia  di
documentazione  amministrativa), attestanti il possesso dei requisiti
previsti dall'art. 4, comma 1;
   b)  perizia  giurata di un tecnico abilitato recante l'indicazione
dettagliata  dei  danni  subiti  dall'impresa  a  seguito dell'evento
atmosferico  di  carattere  eccezionale,  corredata da documentazione
fotografica e recante la quantificazione dei costi di ripristino.
   2.  Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(testo  unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di  diritto  di  accesso),  qualora  le domande siano inviate a mezzo
raccomandata,  ai  fini del rispetto del termine, fa fede la data del
timbro   postale,   purche'   la  raccomandata  pervenga  all'ufficio
competente  entro  i  quindici  giorni  successivi  alla scadenza del
termine.
                               Art. 6.
                               I t e r
   1.  I  Sindaci dei Comuni interessati segnalano tempestivamente il
verificarsi   dell'evento   atmosferico  eccezionale  alla  Direzione
centrale  attivita'  produttive  -  Servizio  politiche  economiche e
marketing territoriale che di concerto con la Protezione civile della
Regione accerta l'effettiva eccezionalita' dell'evento segnalato.
   2.  I Sindaci di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande di cui
all'art.  5, trasmettono alla Direzione centrale attivita' produttive
-  Servizio  politiche economiche e marketing territoriale le domande
ricevute  nonche' i dati relativi all'ammontare complessivo dei danni
formalmente  accertati  e  degli  investimenti  preventivati  per  il
ripristino delle attivita' produttive.
                               Art. 7.
                 Misura ed intensita' dell'incentivo
   1.  L'Amministrazione  regionale  concede  l'incentivo  una tantum
nella  misura  massima  di  40.000,00  euro  in  relazione alle spese
ammissibili    preventivate,   ad   effettivo   carico   dell'impresa
richiedente.  L'intensita'  dell'incentivo  e'  graduata,  in  misura
uguale per tutte le zone colpite, tra un massimo del 100% e un minimo
del 30% delle spese ammissibili preventivate, determinato, sulla base
dei  danni  complessivamente  quantificati  dai  singoli  Comuni,  in
rapporto  alle  risorse  finanziarie  disponibili  a  bilancio per lo
specifico  evento atmosferico eccezionale e fino ad esaurimento delle
stesse.
   2.  L'incentivo  concesso  puo',  su  richiesta  del beneficiario,
essere  erogato  in  via  anticipata  ai sensi dell'articolo 39 dalla
legge regionale n. 7/2000.
                               Art. 8.
                          Divieto di cumulo
   1.  Il  contributo  non  e' cumulabile con altri benefici pubblici
ottenuti  per  le  medesime  iniziative  e aventi a oggetto le stesse
spese  a  pena  di revoca dello stesso. Gli indennizzi incassati o in
corso  di  liquidazione  da  parte  di  compagnie  assicuratrici sono
detratti dalla quantificazione del danno.
                               Art. 9.
                         Aiuti «de minimis»
   1.  I  contributi  sono  concessi  in  osservanza delle condizioni
prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre  2006,  relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato   CE   agli  aiuti  di  importanza  minore  («de  minimis»),
pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale dell'Unione europea serie L n.
379  del  28  dicembre  2006,  nonche' in osservanza delle condizioni
prescritte  dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6
ottobre  2004,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato  CE  agli  aiuti  de  minimis  nel settore dell'agricoltura,
pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale dell'Unione europea serie L n.
325 del 28 ottobre 2004.
   2.  Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo
complessivo  degli  aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa
non  puo'  superare  i  seguenti  limiti  nell'arco  di  tre esercizi
finanziari,  calcolati  facendo  riferimento agli esercizi finanziari
utilizzati ai fini fiscali dall'impresa interessata:
   a) 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto
su strada;
   b)  200.000,00  euro per le imprese attive nei settori diversi dal
trasporto su strada.
   3.  Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) 1860/2004, l'importo
complessivo  degli  aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa
non puo' superare nel triennio i 3.000,00 euro.
   4. Si applicano le limitazioni relative ai settori di attivita' ed
alle tipologie di aiuto previste dai regolamenti di cui al comma 1.
   5.  Ai  fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, i
beneficiari  allegano  alla  domanda  di contributo una dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  ai  sensi  dell'art.  47 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
resa dall'avente diritto, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis
ricevuto   durante   i   due   esercizi   finanziari   precedenti   e
nell'esercizio   finanziario   in  corso  e  contenente  l'impegno  a
comunicare ogni successiva variazione rilevante.
                              Art. 10.
                           Rendicontazione
   1.  Il  beneficiario e' tenuto a presentare entro il termine di 12
mesi,  dalla  data  del  decreto  di  concessione,  la documentazione
giustificativa  della  spesa  ammessa  ad  incentivo,  costituita  da
fatture debitamente quietanzate e ricevute fiscali di data successiva
a quella della domanda di incentivo o documentazione equipollente.
   2.  Il  beneficiario  e'  tenuto  a  presentare  una dichiarazione
sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  attestante  gli eventuali contributi concessi da Enti
pubblici  o  gli  indennizzi  incassati o in corso di liquidazione da
parte di compagnie assicuratrici.
                              Art. 11.
                             R i n v i o
   1.  Per  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  del  presente
regolamento,  si  applicano  in  quanto  compatibili, le disposizioni
della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 12.
                           Rinvio dinamico
   1.  Ai  sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il
rinvio  a  leggi,  regolamenti e atti comunitari operato dal presente
regolamento  si  intende  effettuato  al  testo vigente dei medesimi,
comprensivo    delle    modifiche    e    integrazioni    intervenute
successivamente alla loro emanazione.
                              Art. 13.
                          Norma transitoria
   1.  In  sede  di  prima applicazione, sono ritenute ammissibili le
richieste  di  incentivo relative a danni conseguenti alle avversita'
atmosferiche  verificatesi  nel mese di luglio del 2007 e per i quali
e'  gia'  stata avviata, in base alla normativa vigente, la procedura
per  la  dichiarazione di eccezionale avversita' atmosferica da parte
dei Comuni interessati.
   2.  In  relazione  ai  danni  di  cui al comma 1, i termini di cui
all'art.  5  decorrono  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento.
                              Art. 14.
                          Entrata in vigore
   1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia.
   Visto, il Presidente: Illy