ALLEGATO . Regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalita' per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversita' atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 6, commi 68 e seguenti, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni non coperti da assicurazione subiti dalle micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici, in conseguenza di eccezionali avversita' atmosferiche accertate ai sensi della normativa vigente e verificatesi sul territorio regionale. Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per. micro e piccole imprese: le imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unita' operativa nel territorio regionale, come identificate quanto alla loro dimensione dal Regolamento recante: «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa» emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres. Art. 3. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili ad incentivo le spese per: a) il ripristino degli immobili adibiti ad attivita' produttiva, industriale, commerciale, artigianale, turistica o agricola, ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in genere, siano essi in proprieta' o in utilizzo a diverso titolo purche' la spesa risulti effettivamente a carico dell'impresa richiedente; b) le spese accessorie connesse al ripristino degli immobili di cui alla lettera a); c) il ripristino dei beni mobili, delle attrezzature e dei macchinari funzionali all'attivita' dell'impresa, di proprieta' o a qualunque titolo posseduti, nonche' la ricostituzione dei prodotti in esposizione; nel caso di danno riparabile, si fa riferimento al costo per la riparazione; in caso di danno non riparabile, si fa riferimento al costo per il riacquisto di un bene avente analoghe caratteristiche e funzionalita' del bene danneggiato; d) la ricostituzione delle scorte e delle materie prime danneggiate; e) il ripristino dei prodotti finiti, limitatamente al costo della materia prima necessaria per produrli; f) le spese di perizia finalizzata alla quantificazione dei costi di ripristino di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). 2. Non e' ammissibile a contributo la spesa sostenuta per l'IVA ad eccezione del caso che essa non sia recuperabile e pertanto sia sostenuta dal beneficiario realmente e definitivamente. Art. 4. Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari delle assegnazioni le micro e piccole imprese che: a) hanno subito danni superiori a euro 5.000 a seguito di eventi riconosciuti di carattere eccezionale segnalati dai Sindaci dei Comuni interessati e oggetto di verifica da parte della Protezione civile della Regione; b) sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; c) non sono sottoposte a procedure concorsuali; d) osservano nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale; e) con il ripristino dei danni subiti proseguono le attivita' imprenditoriali mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Art. 5. Modalita' di presentazione delle domande 1 I soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, per il tramite del Comune nel cui territorio e' stabilita la sede o l'unita' operativa, a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'evento corredata da: a) le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' del legale rappresentante dell'impresa, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1; b) perizia giurata di un tecnico abilitato recante l'indicazione dettagliata dei danni subiti dall'impresa a seguito dell'evento atmosferico di carattere eccezionale, corredata da documentazione fotografica e recante la quantificazione dei costi di ripristino. 2. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purche' la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Art. 6. I t e r 1. I Sindaci dei Comuni interessati segnalano tempestivamente il verificarsi dell'evento atmosferico eccezionale alla Direzione centrale attivita' produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale che di concerto con la Protezione civile della Regione accerta l'effettiva eccezionalita' dell'evento segnalato. 2. I Sindaci di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 5, trasmettono alla Direzione centrale attivita' produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale le domande ricevute nonche' i dati relativi all'ammontare complessivo dei danni formalmente accertati e degli investimenti preventivati per il ripristino delle attivita' produttive. Art. 7. Misura ed intensita' dell'incentivo 1. L'Amministrazione regionale concede l'incentivo una tantum nella misura massima di 40.000,00 euro in relazione alle spese ammissibili preventivate, ad effettivo carico dell'impresa richiedente. L'intensita' dell'incentivo e' graduata, in misura uguale per tutte le zone colpite, tra un massimo del 100% e un minimo del 30% delle spese ammissibili preventivate, determinato, sulla base dei danni complessivamente quantificati dai singoli Comuni, in rapporto alle risorse finanziarie disponibili a bilancio per lo specifico evento atmosferico eccezionale e fino ad esaurimento delle stesse. 2. L'incentivo concesso puo', su richiesta del beneficiario, essere erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 39 dalla legge regionale n. 7/2000. Art. 8. Divieto di cumulo 1. Il contributo non e' cumulabile con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese a pena di revoca dello stesso. Gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici sono detratti dalla quantificazione del danno. Art. 9. Aiuti «de minimis» 1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006, nonche' in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore dell'agricoltura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 325 del 28 ottobre 2004. 2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non puo' superare i seguenti limiti nell'arco di tre esercizi finanziari, calcolati facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati ai fini fiscali dall'impresa interessata: a) 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada; b) 200.000,00 euro per le imprese attive nei settori diversi dal trasporto su strada. 3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) 1860/2004, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non puo' superare nel triennio i 3.000,00 euro. 4. Si applicano le limitazioni relative ai settori di attivita' ed alle tipologie di aiuto previste dai regolamenti di cui al comma 1. 5. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, i beneficiari allegano alla domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'avente diritto, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. Art. 10. Rendicontazione 1. Il beneficiario e' tenuto a presentare entro il termine di 12 mesi, dalla data del decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa ammessa ad incentivo, costituita da fatture debitamente quietanzate e ricevute fiscali di data successiva a quella della domanda di incentivo o documentazione equipollente. 2. Il beneficiario e' tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici. Art. 11. R i n v i o 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 13. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione, sono ritenute ammissibili le richieste di incentivo relative a danni conseguenti alle avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di luglio del 2007 e per i quali e' gia' stata avviata, in base alla normativa vigente, la procedura per la dichiarazione di eccezionale avversita' atmosferica da parte dei Comuni interessati. 2. In relazione ai danni di cui al comma 1, i termini di cui all'art. 5 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Visto, il Presidente: Illy