Art. 16 Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione degli enti e delle aziende dipendenti 1 . La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, degli enti dipendenti della Regione, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, di cui sono cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico in materia bancaria e creditizia), puo' risultare anche da scrittura privata non autenticata. 2. La cessione dei crediti e' efficace ed opponibile alla Regione, agli enti e alle aziende di cui al comma 1, se e' stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione, e se non espressamente respinta entro trenta giorni dalla ricezione.