Art. 16
Cessione  di crediti vantati nei confronti della Regione degli enti e
                      delle aziende dipendenti

1 . La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della
Regione,  degli  enti dipendenti della Regione, delle aziende e degli
enti  del  servizio  sanitario  regionale, di cui sono cessionari una
banca  o  un  intermediario  finanziario  ai  sensi dell'art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico in materia
bancaria e creditizia), puo' risultare anche da scrittura privata non
autenticata.  2.  La  cessione  dei crediti e' efficace ed opponibile
alla Regione, agli enti e alle aziende di cui al comma 1, se e' stata
comunicata  dalla  banca o dall'intermediario finanziario con lettera
raccomandata  con  avviso  di ricevimento, oppure tramite le forme di
comunicazione  elettronica  previste  dal decreto legislativo 7 marzo
2005,  n.  82  (Codice  dell'amministrazione digitale), che attestino
l'avvenuta  ricezione  di  tale comunicazione, e se non espressamente
respinta entro trenta giorni dalla ricezione.