Art. 6 Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 31/2005 1. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora il debitore sia un'organizzazione, con o senza personalita' giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficolta', il dirigente regionale competente in materia di tributi puo' autorizzare, su istanza del debitore stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1 in ragione dell'entita' del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della giunta regionale.». 2. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 31/2005 e' sostituito dal seguente: «5. La rateazione non e' concessa qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni.».