Art. 6
       Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 31/2005

1.  Dopo  il  comma  2 dell'art. 15 della legge regionale 18 febbraio
2005,  n.  31  (Norme  generali  in materia di tributi regionali), e'
inserito    il    seguente:   «2-bis.   Qualora   il   debitore   sia
un'organizzazione,  con o senza personalita' giuridica, in temporanea
situazione   di   obiettiva   difficolta',   il  dirigente  regionale
competente  in  materia  di  tributi puo' autorizzare, su istanza del
debitore  stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma
1  in  ragione  dell'entita'  del  debito,  secondo  fasce di importo
definite con deliberazione della giunta regionale.».
2.  Il  comma  5  dell'art.  15  della  legge regionale n. 31/2005 e'
sostituito dal seguente:
«5.  La rateazione non e' concessa qualora l'importo complessivamente
dovuto  in  base  all'atto  impositivo  sia  pari o inferiore ad euro
150,00   per   le   persone   fisiche  e  ad  euro  3.000,00  per  le
organizzazioni.».