Art. 7 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 31/2005 1 . Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 31/2005, e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora il debitore sia un'organizzazione, con o senza personalita' giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficolta', il dirigente regionale competente in materia di tributi puo' autorizzare, su istanza dello stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1, in ragione dell'entita' del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della giunta regionale.». 2. Il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 31/2005 e' sostituito dal seguente: «5. La rateazione non e' concessa qualora il debito iscritto a ruolo sia pari o inferiore ad euro 200,00 per le persone fisiche e ad euro 5.000,00 per le organizzazioni.». 3. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 31/2005 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Qualora dopo tale termine il debitore non abbia effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.».