Art. 7
       Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 31/2005

1 . Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 31/2005, e'
inserito    il    seguente:   «2-bis.   Qualora   il   debitore   sia
un'organizzazione,  con o senza personalita' giuridica, in temporanea
situazione   di   obiettiva   difficolta',   il  dirigente  regionale
competente  in  materia di tributi puo' autorizzare, su istanza dello
stesso,  il  pagamento  in  forma rateizzata ai sensi del comma 1, in
ragione  dell'entita'  del  debito, secondo fasce di importo definite
con deliberazione della giunta regionale.».
2.  Il  comma  5  dell'art.  16  della  legge regionale n. 31/2005 e'
sostituito dal seguente:
«5.  La rateazione non e' concessa qualora il debito iscritto a ruolo
sia  pari o inferiore ad euro 200,00 per le persone fisiche e ad euro
5.000,00 per le organizzazioni.».
3.  Il  comma  6  dell'art.  16  della  legge regionale n. 31/2005 e'
sostituito dal seguente:
«6.  In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore
decade  automaticamente  dal  beneficio, con obbligo di estinguere il
debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della
rata  non  pagata.  Qualora  dopo  tale termine il debitore non abbia
effettuato   il  pagamento,  si  procede  al  recupero  coattivo  del
credito.».