Art. 11
             Estinzione di crediti di modesto ammontare

1.  E'  confermato  in Euro 45,00 l'importo dei crediti di natura non
tributaria  per i quali puo' essere disposto il non accertamento o la
cancellazione  dal conto dei residui, ai sensi dell'art. 27, comma 1,
della legge regionale n. 36/2001.