Art. 4 Disavanzo dell'esercizio 2008 1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 2008 e' approvato in Euro 217.991.229,47. 2. La giunta regionale e' autorizzata a contrarre nell'esercizio 2008 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l'importo complessivo di Euro 217.991.229,47 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unita' previsionali di base (UPB) indicate nell'allegato A.4. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1 gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate. 4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti». 5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2010, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.