Art. 4
                    Disavanzo dell'esercizio 2008

1.  Agli  effetti  di  cui  ai  commi  successivi  il  disavanzo  per
l'esercizio 2008 e' approvato in Euro 217.991.229,47.
2. La giunta regionale e' autorizzata a contrarre nell'esercizio 2008
mutui  e  ad  emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per
l'importo  complessivo  di  Euro  217.991.229,47 per la copertura del
disavanzo  di  cui  al  comma 1  per  il  finanziamento  di  spese di
investimento  di  cui alle unita' previsionali di base (UPB) indicate
nell'allegato A.4.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo
non  superiore  ad  anni  trentacinque,  sono assunti od emessi ad un
tasso  iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono
essere   assunti   o   emessi  successivamente  al  31  luglio  2008.
L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1 gennaio 2009, e dei
prestiti,  avente  decorrenza  dalla  data  di emissione, avviene con
pagamento in rate semestrali posticipate.
4.  Gli  oneri  di  ammortamento  di  cui  al  comma 3, relativi agli
esercizi 2009 e 2010, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di
ammortamento  dei  mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso
od  agli  eventuali  oneri  conseguenti al rischio di cambio, trovano
copertura  finanziaria  con  le  singole  leggi  di  bilancio,  negli
appositi  stanziamenti  del  bilancio  annuale e pluriennale, UPB 732
«Oneri  del  ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso
prestiti».
5.  Le  rate  di  ammortamento relative agli anni successivi al 2010,
determinati   in  misura  non  superiore  a  quella  posta  a  carico
dell'esercizio  2010,  trovano  copertura  con le successive leggi di
bilancio.