Art. 5 Intervento per il programma pluriennale degli investimenti 1. La giunta regionale e' autorizzata a contrarre nel triennio 2008/2010 mutui, prestiti o titoli similari per l'importo complessivo di Euro 288.823.604,06, di cui Euro 117.582.298,97 nel 2008 (allegato A.4), Euro 123.714.301,22 nel 2009 ed Euro 47.527.003,87 nel 2010, per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche. 2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni cinquanta, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo autorizzato. 3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1 gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate. 4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti». 5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.