Art. 5
     Intervento per il programma pluriennale degli investimenti

1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  contrarre nel triennio
2008/2010 mutui, prestiti o titoli similari per l'importo complessivo
di Euro 288.823.604,06, di cui Euro 117.582.298,97 nel 2008 (allegato
A.4),  Euro  123.714.301,22  nel 2009 ed Euro 47.527.003,87 nel 2010,
per   l'attuazione   del  programma  pluriennale  degli  investimenti
approvato  con il documento di programmazione economica e finanziaria
2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49
(Norme   in   materia   di  programmazione  regionale)  e  successive
modifiche.
2.  I  mutui  e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in
relazione  alla  tipologia  di  spesa di investimento, possono essere
rimborsati  in un periodo non superiore ad anni cinquanta, nel limite
massimo del 50 per cento dell'importo autorizzato.
3.  I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un
tasso  iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono
essere   assunti   o   emessi  successivamente  al  31  luglio  2008.
L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1 gennaio 2009, e dei
prestiti,  avente  decorrenza  dalla  data  di emissione, avviene con
pagamento in rate semestrali posticipate.
4.  Gli  oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli
esercizi 2009 e 2010, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di
ammortamento  dei  mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso
od  agli  eventuali  oneri  conseguenti al rischio di cambio, trovano
copertura  finanziaria  con  le  singole  leggi  di  bilancio,  negli
appositi  stanziamenti  del  bilancio  annuale e pluriennale, UPB 732
«Oneri  del  ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso
prestiti».
5.  Le  rate  di  ammortamento  relative agli anni successivi al 2010
trovano copertura con le successive leggi di bilancio.