Art. 6 Intervento per il settore sanitario 1. La giunta regionale e' autorizzata a contrarre nel triennio 2008/2010 mutui o prestiti obbligazionari per un importo annuo di Euro 100.000.000,00, per un totale complessivo di Euro 300.000.000,00, per la riqualificazione, l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica delle strutture sanitarie toscane, secondo quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria 2008 approvato dal consiglio regionale con risoluzione 24 luglio 2007, n. 45. 2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2008. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1 gennaio 2009, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate. 4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2009 e 2010, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti». 5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2010 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.