Art. 6
                 Intervento per il settore sanitario

1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  a  contrarre nel triennio
2008/2010  mutui  o  prestiti  obbligazionari per un importo annuo di
Euro    100.000.000,00,   per   un   totale   complessivo   di   Euro
300.000.000,00,   per   la   riqualificazione,   l'ammodernamento   e
l'innovazione  tecnologica delle strutture sanitarie toscane, secondo
quanto   previsto   dal   documento  di  programmazione  economica  e
finanziaria 2008 approvato dal consiglio regionale con risoluzione 24
luglio 2007, n. 45.
2.  I  mutui  e  le  altre  forme  di indebitamento di cui al comma 1
possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.
3.  I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un
tasso  iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono
essere   assunti   o   emessi  successivamente  al  31  luglio  2008.
L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1 gennaio 2009, e dei
prestiti,  avente  decorrenza  dalla  data  di emissione, avviene con
pagamento in rate semestrali posticipate.
4.  Gli  oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli
esercizi 2009 e 2010, nonche' l'eventuale maggiorazione della rata di
ammortamento  dei  mutui e prestiti dovuta alla variabilita' di tasso
od  agli  eventuali  oneri  conseguenti al rischio di cambio, trovano
copertura   finanziaria  negli  appositi  stanziamenti  del  bilancio
annuale  e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese
correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».
5.  Le  rate  di  ammortamento  relative agli anni successivi al 2010
trovano copertura con le successive leggi di bilancio.