Art. 9
                       Variazioni di bilancio

1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  apportare  nel  corso
dell'esercizio  2008  le variazioni al bilancio di previsione 2008 ed
al  bilancio  pluriennale  2008/2010,  ai sensi dell'art. 23, comma 3
della  legge regionale n. 36/2001, fra le UPB di cui all'allegato Sub
A.11.