Art. 9 Variazioni di bilancio 1. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2008 le variazioni al bilancio di previsione 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010, ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge regionale n. 36/2001, fra le UPB di cui all'allegato Sub A.11.