Art. 10. Conclusione del dibattito pubblico 1. Al termine del dibattito pubblico il responsabile del dibattito consegna all'autorita' un rapporto che riferisce del processo adottato e degli argomenti che sono stati sollevati nel corso del dibattito e delle proposte conclusive cui ha dato luogo. 2. L'autorita' verifica il corretto svolgimento del processo partecipativo, prende atto del rapporto e lo rende pubblico. 3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, il soggetto proponente dichiara pubblicamente se intende: a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo; b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare; c) continuare a sostenere il medesimo progetto sul quale si e' svolto il dibattito pubblico, argomentando motivatamente le ragioni di tale scelta. 4. L'autorita' assicura, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, adeguata pubblicita' al rapporto del dibattito pubblico e alle dichiarazioni del comma 3, che vengono portati a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati. 5. La pubblicazione della dichiarazione di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli adempimenti amministrativi regionali o locali relativi al progetto.