Art. 10.
                 Conclusione del dibattito pubblico

  1.  Al termine del dibattito pubblico il responsabile del dibattito
consegna   all'autorita'  un  rapporto  che  riferisce  del  processo
adottato  e  degli  argomenti  che sono stati sollevati nel corso del
dibattito   e  delle  proposte  conclusive  cui  ha  dato  luogo.  2.
L'autorita'   verifica   il   corretto   svolgimento   del   processo
partecipativo, prende atto del rapporto e lo rende pubblico.
  3.  Entro  tre  mesi  dalla pubblicazione del rapporto, il soggetto
proponente dichiara pubblicamente se intende:
   a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
   b)  proporre  modifiche  al progetto, indicando quelle che intende
realizzare;
   c)  continuare  a  sostenere  il medesimo progetto sul quale si e'
svolto  il  dibattito pubblico, argomentando motivatamente le ragioni
di tale scelta.
  4.  L'autorita'  assicura,  anche  mediante  la  pubblicazione  nel
Bollettino  ufficiale  della Regione Toscana, adeguata pubblicita' al
rapporto del dibattito pubblico e alle dichiarazioni del comma 3, che
vengono portati a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati.
  5. La pubblicazione della dichiarazione di cui al comma 3 fa venire
meno  la  sospensione  degli  adempimenti  amministrativi regionali o
locali relativi al progetto.