Art. 11. Informazione 1. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, l'autorita' assicura la diffusione tempestiva di tutta la documentazione relativa all'iniziativa, progetto o intervento oggetto di processo partecipativo predisposta dai soggetti coinvolti in tale processo. 2. L'informazione al pubblico si realizza attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.