Art. 11.
                            Informazione

  1.  Al  fine  di  rendere effettivo il diritto alla partecipazione,
l'autorita'   assicura   la   diffusione   tempestiva   di  tutta  la
documentazione relativa all'iniziativa, progetto o intervento oggetto
di  processo partecipativo predisposta dai soggetti coinvolti in tale
processo.  2.  L'informazione  al  pubblico  si  realizza  attraverso
strumenti  telematici,  avvisi  pubblici,  pubblicazioni,  uffici  di
relazione  con  il  pubblico  ed  ogni  altro  adeguato  strumento di
comunicazione.