Art. 13.
                             Formazione

  1.  Sentita  l'autorita',  la  giunta  regionale delibera a cadenza
periodica   le  attivita'  di  formazione  a  supporto  dei  processi
partecipativi che si articolano in:  a) corsi di formazione;
   b)  materiali  di  studio,  ricerca e documentazione metodologica,
disponibili anche in via telematica;
   c) progetti specifici;
   d)  previsione  di  protocolli  o  convenzioni con universita' per
attivita' formative.
  2.  Nel  rispetto  delle  procedure  di  contrattazione  collettiva
nazionale  e  decentrata, l'amministrazione regionale programma per i
propri  dipendenti  obiettivi  e  iniziative  formative  in  tema  di
metodologie partecipative:
   a)  nell'ambito  delle  linee  per  la  formazione  e  lo sviluppo
professionale del personale regionale;
   b) coordinate ed integrate con gli interventi previsti nei piani e
programmi di formazione.
  3 . Le attivita' di formazione sono finalizzate alla promozione:
   a) della cultura civica e della partecipazione specialmente tra le
nuove generazioni;
   b)     della     cultura    della    partecipazione    all'interno
dell'amministrazione   regionale  e  locale  e  la  diffusione  della
conoscenza delle tecniche partecipative.
  4. Le attivita' formative sono dirette agli amministratori pubblici
e ai dipendenti degli enti locali.
  5.  Le  attivita'  formative  riservano  particolare  attenzione ai
giovani e sono dirette a:
   a) associazioni, esperti ed operatori locali;
   b) dirigenti scolastici e insegnanti;
   c) studenti.
  6.  Le  attivita' formative possono prevedere iniziative o progetti
specifici concordati con il parlamento regionale degli studenti.