Art. 13. Formazione 1. Sentita l'autorita', la giunta regionale delibera a cadenza periodica le attivita' di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in: a) corsi di formazione; b) materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica; c) progetti specifici; d) previsione di protocolli o convenzioni con universita' per attivita' formative. 2. Nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva nazionale e decentrata, l'amministrazione regionale programma per i propri dipendenti obiettivi e iniziative formative in tema di metodologie partecipative: a) nell'ambito delle linee per la formazione e lo sviluppo professionale del personale regionale; b) coordinate ed integrate con gli interventi previsti nei piani e programmi di formazione. 3 . Le attivita' di formazione sono finalizzate alla promozione: a) della cultura civica e della partecipazione specialmente tra le nuove generazioni; b) della cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e locale e la diffusione della conoscenza delle tecniche partecipative. 4. Le attivita' formative sono dirette agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli enti locali. 5. Le attivita' formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a: a) associazioni, esperti ed operatori locali; b) dirigenti scolastici e insegnanti; c) studenti. 6. Le attivita' formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il parlamento regionale degli studenti.