Art. 14.
                  Soggetti e tipologie di sostegno

  1.  Possono  presentare  domanda  di  sostegno  a  propri  progetti
partecipativi  diversi  dal  dibattito pubblico sui grandi interventi
del  capo  II:   a)  le  seguenti  percentuali minime di residenti in
ambiti  territoriali  di  una o piu' province, comuni, circoscrizioni
comunali,   entro  i  quali  e'  proposto  di  svolgere  il  progetto
partecipativo,  raggiunte  anche  su  iniziativa  di  associazioni  e
comitati:
    1) il 5 per cento fino a mille abitanti;
    2) il 3 per cento fino a cinquemila abitanti;
    3) il 2 per cento fino a quindicimila abitanti;
    4) l'1 per cento fino a trentamila abitanti;
    5) lo 0,50 oltre trentamila abitanti;
   b)  enti  locali,  singoli  e  associati, anche con il supporto di
cittadini, residenti e associazioni;
   c)   istituti  scolastici,  singoli  o  associati,  a  seguito  di
deliberazione  degli  organi collegiali, anche con il supporto di cui
alla lettera a).
  2. Le domande sono presentate entro:
   a) il 31 marzo per i progetti che hanno inizio dal 10 maggio;
   b) il 31 luglio per i progetti che hanno inizio dal 10 ottobre;
   c) il 30 novembre per i progetti che hanno inizio dal 10 gennaio.
  3.  Nei soggetti di cui al comma 1 sono ricompresi i cittadini, gli
stranieri  e  gli  apolidi  regolarmente residenti che hanno compiuto
sedici anni.
  4.  Un'impresa  puo'  presentare domanda di sostegno ad un processo
partecipativo   solo   su  proprie  progettazioni  o  interventi  che
presentino  un  rilevante  impatto  di  natura ambientale, sociale od
economica  nel  territorio interessato e con il supporto dei soggetti
di cui al comma 1, lettera a).
  5.  1  cittadini, stranieri o apolidi di cui al comma 1, lettera a)
possono  presentare  domanda di sostegno regionale anche per progetti
partecipativi  su iniziative e progetti concernenti aspetti e fasi di
determinate  politiche  pubbliche  sulle quali lo Stato, la Regione o
l'ente locale non hanno assunto alcun atto.
  6. Il sostegno dei progetti ammessi dall'autorita' puo' comprendere
anche  uno  soltanto  dei seguenti interventi, come definiti ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera d):
   a) sostegno finanziario;
   b) supporto metodologico;
   c)   assistenza   nella  comunicazione,  anche  mediante  supporti
informatici.