Art. 15. Requisiti di ammissione 1. L'autorita' ammette i progetti partecipativi che presentano i seguenti requisiti: a) l'oggetto del processo partecipativo e' definito in modo preciso; b) indicazione della fase del processo decisionale relativo all'oggetto del processo partecipativo; c) tempi certi di svolgimento, con una durata complessiva non superiore a sei mesi, con possibilita' di proroga per casi motivati ammessi dall'autorita' e per non oltre tre mesi; d) strumenti e metodologie partecipative congruenti con le finalita' del processo e del contesto in cui si svolge; e) gestione del processo affidata a un soggetto neutrale e imparziale o comunque modalita' di gestione del processo partecipativo che assicurano neutralita' e imparzialita'; f) inclusivita' delle procedure, con particolare attenzione alle condizioni che assicurano la piena parita' di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito; g) inclusione di gruppi sociali o culturali diversi; h) azioni specifiche per diffondere il massimo delle informazioni anche tecniche tra tutti i cittadini sia prima dell'inizio del processo partecipativo, sia durante e sia dopo; i) una previsione delle spese del processo partecipativo proposto; f) indicazione della persona fisica responsabile degli adempimenti di cui all'art. 17, comma 3, lettera b). 2. Nel caso di progetti partecipativi la cui natura e finalita' richiedono lo svolgimento in tempi superiori a quanto indicato nel comma 1, lettera c), costituisce condizione di ammissione 1'indicazione precisa dei tempi e delle fasi di articolazione del processo proposto. 3. Le domande dei cittadini e residenti, istituti scolastici e imprese sono ammesse se prevedono, oltre ai requisiti elencati nel comma 1, la messa a disposizione del processo di risorse proprie, anche solo di natura organizzativa. 4. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nel comma 1, i seguenti ulteriori requisiti: a) dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne il mancato o parziale accoglimento; b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all'art. 18; c) accessibilita' di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo; d) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative; e) quando si tratta di strumenti di pianificazione territoriale e di atti di governo del territorio, il parere del garante locale della comunicazione, istituito ai sensi dell'art. 19 della n. 1/2005.