Art. 15.
                       Requisiti di ammissione

  1.  L'autorita'  ammette  i progetti partecipativi che presentano i
seguenti  requisiti:   a)  l'oggetto  del  processo  partecipativo e'
definito in modo preciso;
   b)  indicazione  della  fase  del  processo  decisionale  relativo
all'oggetto del processo partecipativo;
   c)  tempi  certi  di  svolgimento,  con una durata complessiva non
superiore  a  sei mesi, con possibilita' di proroga per casi motivati
ammessi dall'autorita' e per non oltre tre mesi;
   d)   strumenti  e  metodologie  partecipative  congruenti  con  le
finalita' del processo e del contesto in cui si svolge;
   e)  gestione  del  processo  affidata  a  un  soggetto  neutrale e
imparziale   o   comunque   modalita'   di   gestione   del  processo
partecipativo che assicurano neutralita' e imparzialita';
   f)  inclusivita'  delle procedure, con particolare attenzione alle
condizioni  che assicurano la piena parita' di espressione di tutti i
punti  di  vista e di eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti
di dibattito;
   g) inclusione di gruppi sociali o culturali diversi;
   h)  azioni specifiche per diffondere il massimo delle informazioni
anche  tecniche  tra  tutti  i  cittadini  sia  prima dell'inizio del
processo partecipativo, sia durante e sia dopo;
   i) una previsione delle spese del processo partecipativo proposto;
   f) indicazione della persona fisica responsabile degli adempimenti
di cui all'art. 17, comma 3, lettera b).
  2.  Nel  caso  di  progetti partecipativi la cui natura e finalita'
richiedono  lo  svolgimento  in tempi superiori a quanto indicato nel
comma   1,   lettera   c),   costituisce   condizione  di  ammissione
1'indicazione  precisa  dei  tempi  e delle fasi di articolazione del
processo proposto.
  3.  Le  domande  dei  cittadini  e residenti, istituti scolastici e
imprese  sono  ammesse  se prevedono, oltre ai requisiti elencati nel
comma  1,  la  messa  a disposizione del processo di risorse proprie,
anche solo di natura organizzativa.
  4.  Le  domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre
ai requisiti elencati nel comma 1, i seguenti ulteriori requisiti:
   a)  dichiarazione  con  cui  l'ente  si impegna a tenere conto dei
risultati  dei  processi  partecipativi  o  comunque  a  motivarne il
mancato o parziale accoglimento;
   b) adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all'art. 18;
   c)  accessibilita'  di  tutta  la  documentazione rilevante per il
processo partecipativo;
   d)   messa   a  disposizione  del  processo  di  risorse  proprie,
finanziarie e organizzative;
   e)  quando si tratta di strumenti di pianificazione territoriale e
di atti di governo del territorio, il parere del garante locale della
comunicazione, istituito ai sensi dell'art. 19 della n. 1/2005.