Art. 17. Ammissione e modalita' di sostegno 1. L'autorita' provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ha facolta' di: a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto finalizzate a renderlo piu' compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione ed ai criteri di priorita'; b) indicare modalita' di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessita' di integrare il numero delle firme; c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalita'; d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste. 2. Quando esamina progetti proposti da cittadini, residenti, istituti scolastici, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l'Autorita' tiene conto del parere dell'amministrazione competente e ne accerta la disponibilita' a considerare i risultati dei processi partecipativi o, in alternativa, a motivarne il mancato o parziale accoglimento. 3. Il sostegno ai progetti ammessi e': a) rateizzato, anche con una quota di anticipo; b) subordinato alla presentazione: 1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo; 2) della documentazione analitica dei costi; c) sospeso, sino alla avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorita'; d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.