Art. 17.
                 Ammissione e modalita' di sostegno

  1.  L'autorita'  provvede all'ammissione dei progetti partecipativi
con  atto  motivato  entro  trenta  giorni  dalla presentazione della
domanda  e  ha  facolta'  di:   a)  condizionare l'accoglimento della
domanda   a  modifiche  del  progetto  finalizzate  a  renderlo  piu'
compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione ed ai criteri di
priorita';
   b) indicare modalita' di svolgimento integrative anche riguardo al
territorio  e  agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessita'
di integrare il numero delle firme;
   c)  richiedere  il  coordinamento  di  progetti  simili o analoghi
indicandone le modalita';
   d)  differenziare  o  combinare  le  diverse tipologie di sostegno
regionale, tenendo conto delle richieste.
  2.  Quando  esamina  progetti  proposti  da  cittadini,  residenti,
istituti  scolastici, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i
risultati  del  processo partecipativo concernono competenze di altri
enti,   l'Autorita'   tiene  conto  del  parere  dell'amministrazione
competente  e  ne accerta la disponibilita' a considerare i risultati
dei  processi partecipativi o, in alternativa, a motivarne il mancato
o parziale accoglimento.
  3. Il sostegno ai progetti ammessi e':
   a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;
   b) subordinato alla presentazione:
    1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
    2) della documentazione analitica dei costi;
   c)  sospeso,  sino  alla  avvenuta  regolarizzazione,  nei  modi e
termini  definiti  in  sede  di  ammissione,  dei  requisiti  e degli
elementi costitutivi dei criteri di priorita';
   d)  soggetto  a  decadenza  e  ripetizione in caso di inosservanza
insanabile delle condizioni di ammissione.