Art. 18. Protocollo fra Regione ed enti locali 1. La giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive. 2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione volontaria delle procedure in essa previste, la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione puo' prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico o degli altri processi di partecipazione. 3 . Il protocollo puo' prevedere forme di sostegno regionale anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per cio' che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilita' alle pratiche partecipative; l'adozione di un regolamento sulla partecipazione e' indice di tale stabilita'.