Art. 18.
                Protocollo fra Regione ed enti locali

  1.  La  giunta  regionale promuove un protocollo di intesa tra enti
locali  e  Regione,  aperto  a sottoscrizioni anche successive. 2. La
sottoscrizione  del  protocollo  comporta  per  gli  enti aderenti la
condivisione   dei  principi  della  presente  legge,  l'accettazione
volontaria   delle   procedure   in  essa  previste,  la  sospensione
dell'adozione  o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria
competenza   la  cui  adozione  o  attuazione  puo'  prefigurare  una
decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico o
degli altri processi di partecipazione.
  3  . Il protocollo puo' prevedere forme di sostegno regionale anche
al  di  fuori  di  processi  specifici  di  partecipazione  ammessi a
sostegno  regionale,  per  cio'  che  concerne  logistica, tecnologie
dell'informazione  e  formazione  professionale, privilegiando quegli
enti  che danno stabilita' alle pratiche partecipative; l'adozione di
un regolamento sulla partecipazione e' indice di tale stabilita'.