Art. 19. Partecipazione all'attivita' normativa della giunta regionale 1. La giunta regionale, attraverso le modalita' e gli strumenti di cui all'art. 11 e per acquisire ogni utile contributo della societa' toscana, favorisce la piu' ampia conoscenza: a) dei propri atti di programmazione normativa; b) del quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente le proposte di legge di propria iniziativa e i regolamenti di propria competenza.