Art. 19.
    Partecipazione all'attivita' normativa della giunta regionale

  1.  La giunta regionale, attraverso le modalita' e gli strumenti di
cui  all'art. 11 e per acquisire ogni utile contributo della societa'
toscana,  favorisce  la piu' ampia conoscenza:  a) dei propri atti di
programmazione normativa;
   b)  del  quadro  conoscitivo  di  fatto  e  di diritto inerente le
proposte  di  legge  di propria iniziativa e i regolamenti di propria
competenza.