Art. 2.
               Titolari del diritto di partecipazione

  1.  Possono intervenire nei processi partecipativi:  a) i cittadini
residenti  e  gli  stranieri  o  apolidi  regolarmente  residenti nel
territorio interessato da processi partecipativi;
   b)  le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio
interessato;
   c) i toscani residenti all'estero quando si trovano in Toscana;
   d)  altre  persone,  anche  su loro richiesta, che hanno interesse
rispetto  al  territorio  in  questione  o  all'oggetto  del processo
partecipativo  e  che il responsabile del dibattito ritenga utile far
intervenire nel processo partecipativo stesso.