Art. 2. Titolari del diritto di partecipazione 1. Possono intervenire nei processi partecipativi: a) i cittadini residenti e gli stranieri o apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi; b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio interessato; c) i toscani residenti all'estero quando si trovano in Toscana; d) altre persone, anche su loro richiesta, che hanno interesse rispetto al territorio in questione o all'oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo stesso.