Art. 20.
              Modifiche alla legge regionale n. 49/1999

  1.  Dopo  il  comma  2 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto
1999,  n.  49  (Norme  in  materia  di  programmazione regionale), e'
inserito  il  seguente  comma:  «2-bis. I piani e programmi regionali
specificano   la  quota  delle  risorse  disponibili  destinata  allo
svolgimento dei processi partecipativi determinata in misura adeguata
a  garantire  il  loro  efficace  svolgimento»; la partecipazione sui
piani  e  programmi regionali e' promossa esclusivamente dalla giunta
regionale.».
  2.  Nel  comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/1999 dopo
le parola «ambiente» sono aggiunte le seguenti parole: «e della legge
regionale  27  dicembre  2007,  n.  69  (Norme sulla promozione della
partecipazione   alla   elaborazione   delle  politiche  regionali  e
locali)».
  3.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  16-bis  della legge regionale n.
49/1999 e' aggiunto il seguente comma:
  «1-bis.  Il  NURV  valida  le  procedure di partecipazione promosse
esclusivamente   dalla  giunta  regionale,  anche  sulla  base  delle
condizioni  e  dei  criteri  di  cui  agli  artt. 15 e 16 della legge
regionale n. 69/2007».