Art. 20. Modifiche alla legge regionale n. 49/1999 1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e' inserito il seguente comma: «2-bis. I piani e programmi regionali specificano la quota delle risorse disponibili destinata allo svolgimento dei processi partecipativi determinata in misura adeguata a garantire il loro efficace svolgimento»; la partecipazione sui piani e programmi regionali e' promossa esclusivamente dalla giunta regionale.». 2. Nel comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 49/1999 dopo le parola «ambiente» sono aggiunte le seguenti parole: «e della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 49/1999 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Il NURV valida le procedure di partecipazione promosse esclusivamente dalla giunta regionale, anche sulla base delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 69/2007».