Art. 21.
Coordinamento  con  la  legge  regionale  n.  1/2005  in  materia  di
                             territorio

  1. La partecipazione alla formazione, alla valutazione e alla messa
in  opera  degli  strumenti della pianificazione territoriale e degli
atti  di  governo  del  territorio  di cui agli articoli 9 e 10 della
legge  regionale  n. 1/2005 avviene secondo i principi e mediante gli
istituti  e  le  modalita' previsti dalla medesima legge regionale n.
1/2005  e  dai  relativi  regolamenti  attuativi.  2. Gli enti locali
possono  promuovere le forme partecipative di cui alla presente legge
nella  fase  di  elaborazione  degli  strumenti  della pianificazione
territoriale e degli atti di governo del territorio e precedentemente
alla  loro  adozione,  in  riferimento  sia  ai profili statutari sia
strategici.
  3.  Nell'attuazione  del  piano  di  indirizzo  territoriale di cui
all'art.  48  della  legge  regionale  n.  1/2005,  il  garante della
comunicazione   istituito   dalla   Regione   assume  iniziative  per
promuovere  e  assicurare la piu' efficace attuazione delle modalita'
partecipative  previste  dalla normativa regionale per il governo del
territorio e la verifica periodica della loro funzionalita'.