Art. 21. Coordinamento con la legge regionale n. 1/2005 in materia di territorio 1. La partecipazione alla formazione, alla valutazione e alla messa in opera degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 1/2005 avviene secondo i principi e mediante gli istituti e le modalita' previsti dalla medesima legge regionale n. 1/2005 e dai relativi regolamenti attuativi. 2. Gli enti locali possono promuovere le forme partecipative di cui alla presente legge nella fase di elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e precedentemente alla loro adozione, in riferimento sia ai profili statutari sia strategici. 3. Nell'attuazione del piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 48 della legge regionale n. 1/2005, il garante della comunicazione istituito dalla Regione assume iniziative per promuovere e assicurare la piu' efficace attuazione delle modalita' partecipative previste dalla normativa regionale per il governo del territorio e la verifica periodica della loro funzionalita'.