Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 1/2004 in materia di rete telematica 1. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2004 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «e partecipativa.». 2. Nell'art. 16, comma 1 della legge regionale n. 1/2004, dopo la parola «regionale» sono aggiunte le seguenti parole: «e promuovere la partecipazione di cittadini». 3. Nell'art. 16, dopo il comma 2 della legge regionale n. 1/2004, e' inserito il seguente comma: «2-bis). Il Comitato strategico individua a far parte dell'Osservatorio anche un esperto di riconosciuta competenza nell'uso della rete a fini partecipativi». 4. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2004, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «, dell'uso della rete a fini partecipativi.».