Art. 25.
Modifiche   alla  legge  regionale  n.  1/2004  in  materia  di  rete
                             telematica

  1.  Nella  lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale
n.   1/2004   sono   aggiunte,  in  fondo,  le  seguenti  parole:  «e
partecipativa.».  2.  Nell'art.  16, comma 1 della legge regionale n.
1/2004,  dopo la parola «regionale» sono aggiunte le seguenti parole:
«e promuovere la partecipazione di cittadini».
  3.  Nell'art.  16, dopo il comma 2 della legge regionale n. 1/2004,
e' inserito il seguente comma:
  «2-bis).   Il   Comitato   strategico   individua   a   far   parte
dell'Osservatorio   anche   un  esperto  di  riconosciuta  competenza
nell'uso della rete a fini partecipativi».
  4.  Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale
n.  1/2004,  sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: «, dell'uso
della rete a fini partecipativi.».