Art. 26. Durata della legge 1. La presente legge e' abrogata il 31 dicembre 2012, fatta salva la conclusione dei processi partecipativi gia' iniziati a quella data. 2. Nei primi tre mesi del 2012, la giunta regionale promuove e svolge insieme al consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare: a) l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge; b) l'opportunita' di conferma o di modifica della presente legge.