Art. 26.
                         Durata della legge

  1.  La  presente legge e' abrogata il 31 dicembre 2012, fatta salva
la  conclusione  dei  processi  partecipativi  gia' iniziati a quella
data.  2. Nei primi tre mesi del 2012, la giunta regionale promuove e
svolge  insieme  al  consiglio  regionale  percorsi partecipativi per
valutare:
   a)  l'efficacia,  la  diffusione  e  il  rendimento  dei  processi
partecipativi promossi ai sensi della presente legge;
   b) l'opportunita' di conferma o di modifica della presente legge.