Art. 28.
                 Processi partecipativi ed elezioni

  1.  Il  dibattito pubblico di cui al capo II non puo' svolgersi nei
sei mesi antecedenti lo scioglimento del Consiglio regionale. In caso
di scioglimento anticipato il divieto opera dal giorno del decreto di
scioglimento, con sospensione delle procedure in corso.