Art. 29.
                          Norma transitoria

  1.  Negli  anni 2008 e 2009 il dibattito pubblico previsto dal capo
II  puo'  essere  organizzato anche per progetti di grandi interventi
non  piu'  in  fase di progettazione preliminare, ad esclusione degli
interventi di cui sia stato gia' approvato il progetto definitivo. 2.
L'apertura  del  dibattito  pubblico  di  cui al comma 1 non sospende
alcun adempimento amministrativo.
  3. Le procedure previste dalla presente legge si applicano ai piani
e programmi il cui procedimento di elaborazione ai sensi dell'art. 10
della  legge regionale n. 49/1999 sia avviato alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  e  che  non  abbiano  ancora svolto i
processi partecipativi previsti dalla legge regionale n. 49/1999.