Art. 29. Norma transitoria 1. Negli anni 2008 e 2009 il dibattito pubblico previsto dal capo II puo' essere organizzato anche per progetti di grandi interventi non piu' in fase di progettazione preliminare, ad esclusione degli interventi di cui sia stato gia' approvato il progetto definitivo. 2. L'apertura del dibattito pubblico di cui al comma 1 non sospende alcun adempimento amministrativo. 3. Le procedure previste dalla presente legge si applicano ai piani e programmi il cui procedimento di elaborazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1999 sia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano ancora svolto i processi partecipativi previsti dalla legge regionale n. 49/1999.