Art. 3. Istituzione e requisiti 1. E' istituita l'autorita' regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorita'. 2. L'autorita' e' organo monocratico il cui titolare e' individuato in persona competente nell'ambito del diritto pubblico e delle scienze politiche o di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.