Art. 3.
                       Istituzione e requisiti

  1.  E'  istituita  l'autorita'  regionale  per  la  garanzia  e  la
promozione  della partecipazione, di seguito denominata Autorita'. 2.
L'autorita'  e'  organo monocratico il cui titolare e' individuato in
persona  competente  nell'ambito del diritto pubblico e delle scienze
politiche  o  di  comprovata  esperienza  nelle  metodologie  e nelle
pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.