Art. 30.
                          Norma finanziaria

  1. Ai fini del finanziamento della presente legge e' autorizzata la
spesa  di  e  1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 cui si fa
fronte,  quanto  agli  adempimenti  di  cui all'art. 13, mediante gli
stanziamenti     della    UPB    131    «attivita'    di    carattere
istituzionale-spese   correnti»  e  quanto  ai  restanti  adempimenti
mediante  gli stanziamenti della UPB 134 «funzionamento del Consiglio
regionale» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007-2009,
annualita' 2008 e 2009. 2. Ai fini della copertura degli oneri di cui
al  comma  1,  al  bilancio  pluriennale 2007-2009, annualita' 2008 e
2009, e' apportata la seguente variazione, per sola competenza:
  anno 2008:
   a) in diminuzione UPB 741 «fondi-spese correnti» euro 1.000.000;
   b)  in  aumento  UPB  134  «attivita' di carattere istituzionale -
spese correnti» euro 300.000;
   c) in aumento UPB 134 «funzionamento del consiglio regionale» euro
700.000;
  anno 2009:
   a) in diminuzione UPB 741 «fondi-spese correnti» euro 1.000.000;
   b)  in  aumento  UPB  131  «attivita' di carattere istituzionale -
spese correnti» euro 300.000;
   c) in aumento UPB 134 «funzionamento del consiglio regionale» euro
700.000.
  3. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 provvede la legge di bilancio.
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Toscana.
  Firenze, 27 dicembre 2007
                               MARTINI
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 19 dicembre 2007.