Art. 30. Norma finanziaria 1. Ai fini del finanziamento della presente legge e' autorizzata la spesa di e 1.000.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di cui all'art. 13, mediante gli stanziamenti della UPB 131 «attivita' di carattere istituzionale-spese correnti» e quanto ai restanti adempimenti mediante gli stanziamenti della UPB 134 «funzionamento del Consiglio regionale» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007-2009, annualita' 2008 e 2009. 2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio pluriennale 2007-2009, annualita' 2008 e 2009, e' apportata la seguente variazione, per sola competenza: anno 2008: a) in diminuzione UPB 741 «fondi-spese correnti» euro 1.000.000; b) in aumento UPB 134 «attivita' di carattere istituzionale - spese correnti» euro 300.000; c) in aumento UPB 134 «funzionamento del consiglio regionale» euro 700.000; anno 2009: a) in diminuzione UPB 741 «fondi-spese correnti» euro 1.000.000; b) in aumento UPB 131 «attivita' di carattere istituzionale - spese correnti» euro 300.000; c) in aumento UPB 134 «funzionamento del consiglio regionale» euro 700.000. 3. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 provvede la legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 dicembre 2007 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 2007.