Art. 4. Nomina e durata in carica 1. L'autorita' e' nominata dal consiglio regionale e dura in carica fino alla scadenza di cui all'art. 26, comma 1. 2. All'autorita' si applicano i requisiti di ineleggibilita', incompatibilita' e conflitti di interesse stabiliti dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. 3. Il presidente del consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana avviso pubblico per la presentazione delle candidature. 4. La commissione consiliare competente, verificato il possesso dei requisiti, effettua l'audizione dei candidati e propone con voto unanime al consiglio la nomina del candidato ritenuto piu' idoneo a ricoprire l'incarico. 5. In caso di mancanza di unanimita', la commissione trasmette l'elenco dei candidati idonei all'ufficio di presidenza del consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al consiglio un massimo di tre candidati per la nomina.