Art. 4.
                      Nomina e durata in carica

  1. L'autorita' e' nominata dal consiglio regionale e dura in carica
fino  alla  scadenza di cui all'art. 26, comma 1. 2. All'autorita' si
applicano   i   requisiti   di  ineleggibilita',  incompatibilita'  e
conflitti di interesse stabiliti dalla legge regionale che disciplina
le nomine e designazioni di competenza della Regione.
  3.   Il   presidente   del  consiglio  regionale,  entro  tre  mesi
dall'entrata  in  vigore  della presente legge, emana avviso pubblico
per la presentazione delle candidature.
  4. La commissione consiliare competente, verificato il possesso dei
requisiti,  effettua  l'audizione  dei  candidati  e propone con voto
unanime  al  consiglio la nomina del candidato ritenuto piu' idoneo a
ricoprire l'incarico.
  5.  In  caso  di  mancanza  di unanimita', la commissione trasmette
l'elenco dei candidati idonei all'ufficio di presidenza del consiglio
il quale, entro trenta giorni, propone al consiglio un massimo di tre
candidati per la nomina.