Art. 5.
                            C o m p i t i

  1.  L'autorita':   a)  valuta  e  ammette  le proposte di dibattito
pubblico sui grandi interventi del capo II e ne cura lo svolgimento;
   b) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi
del capo IV;
   c) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi
del capo IV;
   d)  definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme
di sostegno di cui all'art. 14, comma 6;
   e) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
   f) cura il rapporto annuale sulla propria attivita' e lo trasmette
al  consiglio  regionale  che  ne  assicura  adeguata pubblicita'; il
rapporto  annuale riferisce, tra l'altro, sul rispetto e sul grado di
attuazione  degli esiti dei processi partecipativi ammessi a sostegno
regionale;
   g)   assicura,  anche  in  via  telematica,  la  diffusione  della
documentazione  e  della  conoscenza  sui progetti presentati e sulle
esperienze   svolte,   compresi   i   rapporti  finali  dei  processi
partecipativi;
   h) esercita gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge.
  2. L'Autorita' trasmette i propri atti al consiglio regionale ed ai
consigli degli enti locali interessati.
  3.  La  diffusione  della  documentazione  e della conoscenza delle
esperienze  svolte  contribuisce alla costruzione di un archivio e di
una   rete  di  conoscenza  a  supporto  di  tutte  le  attivita'  di
partecipazione.