Art. 5. C o m p i t i 1. L'autorita': a) valuta e ammette le proposte di dibattito pubblico sui grandi interventi del capo II e ne cura lo svolgimento; b) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi del capo IV; c) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi del capo IV; d) definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui all'art. 14, comma 6; e) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi; f) cura il rapporto annuale sulla propria attivita' e lo trasmette al consiglio regionale che ne assicura adeguata pubblicita'; il rapporto annuale riferisce, tra l'altro, sul rispetto e sul grado di attuazione degli esiti dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale; g) assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi; h) esercita gli ulteriori compiti previsti dalla presente legge. 2. L'Autorita' trasmette i propri atti al consiglio regionale ed ai consigli degli enti locali interessati. 3. La diffusione della documentazione e della conoscenza delle esperienze svolte contribuisce alla costruzione di un archivio e di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attivita' di partecipazione.