Art. 6.
                     Sede, strutture, indennita'

  1.  L'autorita'  ha  sede  presso  il  consiglio  regionale, che le
assicura,  anche tramite intese con la giunta regionale, la dotazione
di  mezzi  e  personale  per  lo  svolgimento  delle sue funzioni. 2.
L'autorita'  definisce  le  opportune intese con la giunta regionale,
nonche'  con  le  agenzie  e  con gli enti strumentali della Regione,
nell'ambito  dei  rispettivi  compiti  istituzionali, per attivare le
necessarie  forme  di  collaborazione  fra  gli  uffici, ivi compresa
l'utilizzazione dei dati documentali e statistici.
  3.  L'autorita'  riceve  un'indennita'  di funzione determinata con
deliberazione  dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale con
riferimento   all'indennita'   di  carica  spettante  ai  consiglieri
regionali. Alla determinazione dell'indennita' non concorre l'importo
corrispondente  alle  ritenute previdenziali obbligatorie di cui alla
legge  regionale  13  giugno  1983,  n.  48  (Norme sulla previdenza,
l'assicurazione   infortuni   e  l'indennita'  di  fine  mandato  dei
consiglieri della Regione toscana), e successive modificazioni.