Art. 6. Sede, strutture, indennita' 1. L'autorita' ha sede presso il consiglio regionale, che le assicura, anche tramite intese con la giunta regionale, la dotazione di mezzi e personale per lo svolgimento delle sue funzioni. 2. L'autorita' definisce le opportune intese con la giunta regionale, nonche' con le agenzie e con gli enti strumentali della Regione, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per attivare le necessarie forme di collaborazione fra gli uffici, ivi compresa l'utilizzazione dei dati documentali e statistici. 3. L'autorita' riceve un'indennita' di funzione determinata con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale con riferimento all'indennita' di carica spettante ai consiglieri regionali. Alla determinazione dell'indennita' non concorre l'importo corrispondente alle ritenute previdenziali obbligatorie di cui alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennita' di fine mandato dei consiglieri della Regione toscana), e successive modificazioni.