Art. 7. Grandi interventi 1. Per i grandi interventi con possibili rilevanti impatti di natura ambientale, territoriale, sociale ed economica, l'Autorita' puo' organizzare un dibattito pubblico sugli obiettivi e le caratteristiche dei progetti nella fase antecedente a qualsiasi atto amministrativo inerente il progetto preliminare. 2. Il dibattito pubblico puo' essere organizzato anche nelle fasi successive a quella di cui al comma 1 soltanto su richiesta del soggetto pubblico cui compete la realizzazione del grande intervento. 3 . Nei casi di interventi con impatto ambientale e territoriale, l'autorita' promuove le opportune intese con il garante regionale della comunicazione di cui all'art. 19 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), al fine di assicurare la reciproca informazione ed il coordinamento tra lo svolgimento del dibattito pubblico e l'esercizio delle funzioni del suddetto garante.