Art. 7.
                          Grandi interventi

  1.  Per  i  grandi  interventi  con  possibili rilevanti impatti di
natura  ambientale,  territoriale,  sociale ed economica, l'Autorita'
puo'   organizzare   un  dibattito  pubblico  sugli  obiettivi  e  le
caratteristiche  dei progetti nella fase antecedente a qualsiasi atto
amministrativo  inerente  il  progetto  preliminare.  2. Il dibattito
pubblico puo' essere organizzato anche nelle fasi successive a quella
di  cui  al  comma 1  soltanto su richiesta del soggetto pubblico cui
compete la realizzazione del grande intervento.
  3  .  Nei casi di interventi con impatto ambientale e territoriale,
l'autorita'  promuove  le  opportune  intese con il garante regionale
della  comunicazione  di  cui  all'art.  19  della  legge regionale 3
gennaio  2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), al fine di
assicurare  la  reciproca  informazione  ed  il  coordinamento tra lo
svolgimento  del  dibattito pubblico e l'esercizio delle funzioni del
suddetto garante.