Art. 8. Domanda e ammissione 1. La domanda di organizzare un dibattito pubblico puo' essere avanzata da: a) il soggetto proponente il grande intervento, pubblico o privato; b) il soggetto che contribuisce alla realizzazione dell'intervento; c) gli enti locali territorialmente coinvolti; d) almeno lo 0,50 per cento dei cittadini, degli stranieri o degli apolidi che hanno compiuto sedici anni, regolarmente residenti nella Regione, anche su iniziativa di associazioni e comitati. 2. Nel caso di cui alla lettera d) la domanda contiene anche l'indicazione di un massimo di sette delegati dei proponenti. 3. L'autorita' provvede con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, dopo aver acquisito il parere degli enti pubblici interessati e dei delegati dei proponenti; la mancata espressione del parere entro il termine previsto non impedisce la decisione dell'autorita'. 4. L'autorita' puo' chiedere ai proponenti approfondimenti e documentazione di carattere tecnico sul progetto sul quale si intende attivare il processo partecipativo. 5. Ai fini dell'accoglimento della domanda, l'autorita' valuta se l'impatto dell'intervento e' rilevante e verifica che non sia stato adottato alcun atto amministrativo inerente il progetto preliminare.