Art. 8.
                        Domanda e ammissione

  1.  La  domanda  di  organizzare  un dibattito pubblico puo' essere
avanzata  da:   a)  il  soggetto  proponente  il  grande  intervento,
pubblico o privato;
   b)    il    soggetto    che    contribuisce   alla   realizzazione
dell'intervento;
   c) gli enti locali territorialmente coinvolti;
   d) almeno lo 0,50 per cento dei cittadini, degli stranieri o degli
apolidi  che hanno compiuto sedici anni, regolarmente residenti nella
Regione, anche su iniziativa di associazioni e comitati.
  2.  Nel  caso  di  cui  alla  lettera  d) la domanda contiene anche
l'indicazione di un massimo di sette delegati dei proponenti.
  3. L'autorita' provvede con atto motivato entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, dopo aver acquisito il parere degli enti
pubblici  interessati  e  dei  delegati  dei  proponenti;  la mancata
espressione  del  parere  entro  il termine previsto non impedisce la
decisione dell'autorita'.
  4.  L'autorita'  puo'  chiedere  ai  proponenti  approfondimenti  e
documentazione di carattere tecnico sul progetto sul quale si intende
attivare il processo partecipativo.
  5.  Ai  fini dell'accoglimento della domanda, l'autorita' valuta se
l'impatto  dell'intervento  e' rilevante e verifica che non sia stato
adottato alcun atto amministrativo inerente il progetto preliminare.