Art. 9. Svolgimento del dibattito pubblico 1. Con lo stesso atto che accoglie la domanda di dibattito pubblico, l'Autorita' ne dispone l'apertura e: a) stabilisce la durata del dibattito, non superiore a sei mesi, salvo proroghe motivate per non oltre tre mesi; b) stabilisce le fasi del dibattito in modo da garantire la massima informazione tra gli abitanti coinvolti a promuovere la partecipazione ed assicurare l'imparzialita' della conduzione, la piena parita' di espressione di tutti i punti di vista e di eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito; c) nomina il responsabile del dibattito pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, definendone gli specifici compiti. 2. L'atto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e comunicato alla competente commissione consiliare. 3. L'apertura del dibattito pubblico sospende l'adozione o l'attuazione degli atti amministrativi di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dibattito pubblico. 4. Per gli atti amministrativi di competenza di enti locali, la sospensione di cui al comma 3 opera nel caso in cui l'ente interessato abbia sottoscritto il protocollo di cui all'art. 18 o comunque qualora l'ente decida in tal senso. La sospensione e' relativa agli atti la cui adozione o attuazione puo' prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico. 5. L'Autorita' indica gli atti amministrativi che e' necessario sospendere ai sensi dei commi 3 e 4. 6. Nel caso in cui il dibattito pubblico intervenga in una fase successiva all'adozione di atti inerenti il progetto preliminare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, la sospensione non concerne gli atti regionali o locali da adottarsi entro termini perentori previsti da leggi statali ovvero derivanti da obblighi comunitari.