Art. 9.
                 Svolgimento del dibattito pubblico

  1.  Con  lo  stesso  atto  che  accoglie  la  domanda  di dibattito
pubblico,  l'Autorita'  ne  dispone  l'apertura  e:  a) stabilisce la
durata  del  dibattito,  non  superiore  a  sei  mesi, salvo proroghe
motivate per non oltre tre mesi;
   b)  stabilisce  le  fasi  del  dibattito  in  modo da garantire la
massima  informazione  tra  gli  abitanti  coinvolti a  promuovere la
partecipazione  ed  assicurare  l'imparzialita'  della conduzione, la
piena  parita'  di  espressione  di  tutti  i  punti  di  vista  e di
eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
   c)  nomina  il  responsabile del dibattito pubblico individuandolo
fra   soggetti   esperti   nelle   metodologie   e   nelle   pratiche
partecipative, definendone gli specifici compiti.
  2.  L'atto di cui al comma 1 e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione  Toscana  e  comunicato  alla  competente  commissione
consiliare.
  3.   L'apertura   del  dibattito  pubblico  sospende  l'adozione  o
l'attuazione   degli  atti  amministrativi  di  competenza  regionale
connessi all'intervento oggetto del dibattito pubblico.
  4.  Per  gli  atti  amministrativi di competenza di enti locali, la
sospensione  di  cui  al  comma  3  opera  nel  caso  in  cui  l'ente
interessato  abbia  sottoscritto  il  protocollo di cui all'art. 18 o
comunque  qualora  l'ente  decida  in  tal  senso.  La sospensione e'
relativa  agli atti la cui adozione o attuazione puo' prefigurare una
decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico.
  5.  L'Autorita'  indica  gli  atti amministrativi che e' necessario
sospendere ai sensi dei commi 3 e 4.
  6.  Nel  caso  in  cui il dibattito pubblico intervenga in una fase
successiva  all'adozione di atti inerenti il progetto preliminare, ai
sensi  dell'art.  7,  comma  2,  la sospensione non concerne gli atti
regionali  o  locali da adottarsi entro termini perentori previsti da
leggi statali ovvero derivanti da obblighi comunitari.