Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1989 1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) e' sostituito dal seguente: «1. La Commissione amministratrice e' formata dal presidente e da altri due componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a un solo nome.». 2. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 1989 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Revisore contabile). - 1. Il controllo della gestione finanziaria dell'azienda e' esercitato da un revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili, nominato dal Presidente della Regione. 2. Il revisore contattabuile esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita relazione. Trasmette al Presidente della Regione una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria dell'azienda. A richiesta del Presidente della Regione riferisce su specifici aspetti della gestione.». 3. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 1 del 1989: a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 4; b) il comma 3 dell'art. 5; c) il comma 3 dell'art. 11. 4. Al comma 2 dell'art. 4 e all'art. 8 i termini «collegio dei revisori», sono sostitutiti con «revisore contabile».