Art. 2.
            Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1989

   1.  Il  comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 14 gennaio 1989,
n.  1  (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna
(ARNI) e' sostituito dal seguente: «1. La Commissione amministratrice
e' formata dal presidente e da altri due componenti eletti all'inizio
di  ogni  legislatura  dal Consiglio regionale con voto limitato a un
solo nome.».
   2.  L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 1989 e' sostituito
dal seguente:
   «Art.  7.  (Revisore  contabile). - 1. Il controllo della gestione
finanziaria  dell'azienda  e' esercitato da un revisore, iscritto nel
registro  dei  revisori  contabili,  nominato  dal  Presidente  della
Regione.
   2.  Il  revisore  contattabuile  esamina  i  bilanci  e  il  conto
consuntivo  e  predispone apposita relazione. Trasmette al Presidente
della  Regione una relazione semestrale sull'andamento della gestione
finanziaria  dell'azienda.  A  richiesta del Presidente della Regione
riferisce su specifici aspetti della gestione.».
   3.  Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 1 del
1989:
    a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 4;
    b) il comma 3 dell'art. 5;
    c) il comma 3 dell'art. 11.
   4.  Al  comma  2  dell'art. 4 e all'art. 8 i termini «collegio dei
revisori», sono sostitutiti con «revisore contabile».