Art. 3. Entrata in vigore 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 21 dicembre 2007 ERRANI