Art. 3.
                          Entrata in vigore

   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 1 si applicano a decorrere
dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le disposizioni di
cui  all'art. 2 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva
a quella di entrata in vigore della presente legge.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e far osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 21 dicembre 2007
                               ERRANI