Art. 10. Acquisizioni in economia 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, possono essere acquisiti in economia i beni e i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto ed al netto di imposte ed oneri fiscali, sia inferiore alla soglia comunitaria, quando ragioni di economicita', efficacia e tempestivita' rendano sproporzionato o comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure. 2. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito nelle ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano le tipologie, i limiti di importo e le modalita' procedurali semplificate per le acquisizioni di beni e servizi in economia. 4. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di cui al comma 3 concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.