Art. 10.
                      Acquisizioni in economia

   1.  Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  3, possono essere
acquisiti  in  economia i beni e i servizi il cui importo stimato, in
relazione  al  singolo  contratto  ed  al  netto  di imposte ed oneri
fiscali,  sia  inferiore  alla  soglia comunitaria, quando ragioni di
economicita',  efficacia  e  tempestivita'  rendano  sproporzionato o
comunque  inadeguato  il  ricorso  ad  altre procedure. 2. Il ricorso
all'acquisizione  in  economia  e'  altresi' consentito nelle ipotesi
previste  dall'art. 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del
2006.
   3.  Le  amministrazioni aggiudicatrici individuano le tipologie, i
limiti  di  importo  e  le  modalita' procedurali semplificate per le
acquisizioni di beni e servizi in economia.
   4.  Per  l'acquisizione  di beni e servizi da parte della Regione,
nel  rispetto  delle  attribuzioni statutarie degli organi regionali,
gli  adempimenti  di  cui  al  comma 3 concernenti le strutture della
Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.