Art. 11. Valutazione delle offerte 1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo piu' basso, la gara e' presieduta dal dirigente competente o da un suo delegato, e si svolge alla presenza. di due testimoni nonche' dell'ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista la stipulazione in forma pubblica amministrativa. 2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici nominano una commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 3. La commissione giudicatrice e' presieduta di norma da un dirigente e, in caso di mancanza in organico o qualora cio' sia richiesto da motivate ragioni-organizzative, da un funzionario incaricato di funzioni apicali. Il ricorso ad esperti esterni e' consentito nei casi di cui all'art. 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche fra appartenenti a categorie diverse da quelle ivi indicate, purche' l'esperienza sia garantita sulla base di criteri previamente individuati dall'amministrazione aggiudicatrice. 4. L'atto di nomina della commissione giudicatrice precisa se ad essa siano affidati anche gli adempimenti amministrativi relativi all'ammissibilita' delle offerte. 5. La commissione giudicatrice valuta, in una o piu' sedute riservate, le offerte tecniche e procede all'attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara rende noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, da' lettura delle offerte economiche ed applica i criteri automatici di attribuzione dei punteggi relativi all'elemento prezzo. 6. Il soggetto che presiede la gara o la commissione giudicatrice ove cio' sia previsto dall'atto di nomina di cui al comma 4: a) dispone le eventuali verifiche sulle offerte che appaiano anormalmente basse, anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero di apposita commissione tecnica ai sensi dell'art. 88, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) redige la graduatoria delle offerte e dichiara 1'aggiudicazione provvisoria. 7. L'amministrazione aggiudicatrice puo' prevedere l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le modalita' di cui all'art. 124, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.