Art. 11.
                      Valutazione delle offerte

   1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo
piu'  basso,  la  gara e' presieduta dal dirigente competente o da un
suo  delegato,  e  si  svolge alla presenza. di due testimoni nonche'
dell'ufficiale  rogante  nei casi in cui sia prevista la stipulazione
in  forma  pubblica amministrativa. 2. Nel caso di aggiudicazione con
il   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'  vantaggiosa  le
amministrazioni  aggiudicatrici nominano una commissione giudicatrice
ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
   3.  La  commissione  giudicatrice  e'  presieduta  di  norma da un
dirigente  e,  in  caso  di  mancanza  in organico o qualora cio' sia
richiesto   da  motivate  ragioni-organizzative,  da  un  funzionario
incaricato  di  funzioni  apicali.  Il  ricorso ad esperti esterni e'
consentito  nei  casi  di  cui  all'art.  84,  comma  8,  del decreto
legislativo  n.  163  del  2006  anche  fra  appartenenti a categorie
diverse  da  quelle  ivi indicate, purche' l'esperienza sia garantita
sulla  base  di  criteri previamente individuati dall'amministrazione
aggiudicatrice.
   4.  L'atto  di nomina della commissione giudicatrice precisa se ad
essa  siano  affidati  anche  gli adempimenti amministrativi relativi
all'ammissibilita' delle offerte.
   5.  La  commissione  giudicatrice  valuta,  in  una  o piu' sedute
riservate,   le  offerte  tecniche  e  procede  all'attribuzione  dei
relativi  punteggi.  Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto
che  presiede  la  gara rende noti i punteggi attribuiti alle offerte
tecniche,  da'  lettura delle offerte economiche ed applica i criteri
automatici di attribuzione dei punteggi relativi all'elemento prezzo.
   6.  Il soggetto che presiede la gara o la commissione giudicatrice
ove cio' sia previsto dall'atto di nomina di cui al comma 4:
    a) dispone  le  eventuali  verifiche  sulle  offerte che appaiano
anormalmente  basse,  anche avvalendosi delle strutture organizzative
dell'amministrazione  aggiudicatrice  ovvero  di apposita commissione
tecnica  ai  sensi  dell'art. 88, comma 3, del decreto legislativo n.
163 del 2006;
    b) redige    la    graduatoria    delle    offerte   e   dichiara
1'aggiudicazione provvisoria.
   7.  L'amministrazione  aggiudicatrice  puo' prevedere l'esclusione
automatica  delle  offerte  anormalmente  basse  nei  casi  e  con le
modalita'  di  cui  all'art. 124, comma 8, del decreto legislativo n.
163 del 2006.