Art. 12.
                       Verifica dei requisiti

   1.  Ove  non  si  proceda  all'esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, la verifica dei requisiti per i quali sia ammessa
la  presentazione  di  dichiarazioni  sostitutive e' obbligatoria nei
confronti  del  solo  concorrente prescelto quale affidatario. 2. Nei
casi   e   nei   limiti  di  importo  entro  i  quali  e'  consentita
l'acquisizione  di  beni  o  servizi in economia mediante affidamento
diretto,  le  amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la
verifica  dei  requisiti  dichiarati  dall'affidatario  abbia luogo a
campione  su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito da
ciascuna  amministrazione,  nonche'  in  tutti  i casi in cui sorgano
fondati  dubbi  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai
sensi  dell'art.  71,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa).
   3.   L'accertata  presenza  di  elementi  non  conformi  a  quelli
dichiarati  o la mancata prova del possesso dei requisiti, ove questa
sia   prescritta   ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  comporta
l'annullamento  degli  atti  eventualmente gia' adottati in favore di
chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni.
   4.  Qualora  l'accertamento  dia esito negativo si puo' procedere,
con  le  medesime  modalita', nei confronti del concorrente che segue
nella graduatoria.
   5.  E  facolta'  dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi
fase  delle  procedure,  richiedere  chiarimenti  e  integrazioni sul
contenuto  di  documenti,  certificati  e  dichiarazioni  presentate,
nonche'   disporre  accertamenti  d'ufficio  circa  il  possesso  dei
requisiti dichiarati.
   6.  Nel  caso  di  aggiudicazione  o  affidamento  con il criterio
dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa, il bando di gara o la
lettera  di  invito  possono  prevedere,  per  esigenze  di  economia
procedimentale,  la  facolta' di effettuate le verifiche in ordine al
possesso dei requisiti prima della valutazione delle offerte.