Art. 13.
             Aggiudicazione e conclusione del contratto

   1.  Al  termine  della  procedura  e'  dichiarata l'aggiudicazione
provvisoria  a  favore  del  miglior  offerente.  Le  amministrazioni
aggiudicatrici   provvedono   all'aggiudicazione  definitiva,  previa
verifica dell'aggiudicazione provvisoria nei casi in cui i rispettivi
ordinamenti prevedano l'approvazione di cui all'art. 12, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  163  del  2006. L'aggiudicazione definitiva
diviene  efficace  ad esito delle verifiche in ordine al possesso dei
requisiti  richiesti.  2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano,
ai  sensi  dell'art.  77  del decreto legislativo n. 163 del 2006, le
modalita'   di   comunicazione,  anche  per  via  elettronica,  delle
informazioni  di  cui  all'art.  79  del decreto legislativo. 163 del
2006.
   3.  Il  contratto  e' concluso nelle forme di cui all'articolo 11,
comma  13,  del  decreto  legislativo n. 163 del 2006 ed il dirigente
nella  cui competenza rientri il singolo contratto puo' non procedere
alla stipulazione unicamente per vizi di legittimita' nelle procedure
di  affidamento  o  per  gravi  motivi  di interesse pubblico, previo
esercizio dei poteri di autotutela.
   4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  prevedere che il
contratto  sia sottoposto ad approvazione e ad ulteriori controlli ai
sensi  dell'art.  12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del
2006.