Art. 13. Aggiudicazione e conclusione del contratto 1. Al termine della procedura e' dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'aggiudicazione definitiva, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria nei casi in cui i rispettivi ordinamenti prevedano l'approvazione di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace ad esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le modalita' di comunicazione, anche per via elettronica, delle informazioni di cui all'art. 79 del decreto legislativo. 163 del 2006. 3. Il contratto e' concluso nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed il dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto puo' non procedere alla stipulazione unicamente per vizi di legittimita' nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico, previo esercizio dei poteri di autotutela. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che il contratto sia sottoposto ad approvazione e ad ulteriori controlli ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.