Art. 14. Ufficiale rogante 1. I contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalita' prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve altresi' gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicita' e autenticita' della forma. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale rogante presenzia allo svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attivita' e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti di cui all'art. 12. 3. L'ufficiale rogante cura altresi' la registrazione dei contratti da esso stipulati nonche' i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.