Art. 14.
                          Ufficiale rogante

   1.  I  contratti  stipulati mediante forma pubblica amministrativa
sono  ricevuti  dall'ufficiale  rogante  con  le modalita' prescritte
dalla  legge  notarile,  in  quanto  applicabili. L'ufficiale rogante
riceve altresi' gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicita'
e autenticita' della forma. 2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale
rogante  presenzia  allo svolgimento della gara, ne redige i verbali,
accerta  l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione
del   contratto,   cura   l'effettuazione  delle  attivita'  e  delle
operazioni  connesse  alla  conclusione  del  contratto  e  spettanti
all'amministrazione   aggiudicatrice,   fatte   salve  le  competenze
relative agli accertamenti di cui all'art. 12.
   3.   L'ufficiale   rogante  cura  altresi'  la  registrazione  dei
contratti  da  esso stipulati nonche' i relativi adempimenti previsti
dalle norme fiscali.
   4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la
nomina  dell'ufficiale  rogante  e  per  la tenuta del repertorio dei
contratti.
   5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono stipulare polizze
assicurative  a  copertura  dei rischi derivanti dall'esercizio delle
funzioni di ufficiale rogante.