Art. 16.
                           V a r i a n t i

   1.  Le  variazioni  ai  contratti  in  corso di esecuzione possono
essere  ammesse, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 11 del
regio   decreto   18  novembre  1923,  n.  2440  (Nuove  disposizioni
sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla contabilita' generale
dello Stato) e dall'art. 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827
(Regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio  e  per  la
contabilita'  generale  dello  Stato),  purche'  non mutino la natura
della prestazione.