Art. 17.
                       Verifica di conformita'

   1.  L'accettazione,  totale  o  parziale,  della  fornitura  o del
servizio e' disposta previa verifica di conformita' della prestazione
eseguita  alle  prescrizioni  tecniche  e  contrattuali.  2.  Per  le
operazioni  di  verifica  di  cui  al  comma 1 relative a forniture o
servizi  che  abbiano  particolari  requisiti  di  natura tecnica, il
dirigente  competente  nomina  da  uno  a  tre  tecnici esperti della
materia.  L'incarico  puo' essere affidato a tecnici esterni nel solo
caso di mancanza di personale interno idoneo.