Art. 17. Verifica di conformita' 1. L'accettazione, totale o parziale, della fornitura o del servizio e' disposta previa verifica di conformita' della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali. 2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1 relative a forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti della materia. L'incarico puo' essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di mancanza di personale interno idoneo.