Art. 18.
                        Assetto organizzativo

   1.  Le  amministrazioni aggiudicatrici adeguano il proprio assetto
organizzativo  alle disposizioni della presente legge e, nel rispetto
di  queste,  individuano  le  strutture  organizzative  preposte alle
attivita' di acquisizione di beni e servizi, definiscono le modalita'
di  svolgimento  delle  attivita'  stesse e l'esercizio dei poteri di
spesa.  2.  Per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  da parte della
Regione,  nel  rispetto  delle  attribuzioni  statutarie degli organi
regionali,    gli    adempimenti   di   carattere   organizzativo   e
procedimentale previsti dalla presente legge concernenti le strutture
della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.