Art. 18. Assetto organizzativo 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adeguano il proprio assetto organizzativo alle disposizioni della presente legge e, nel rispetto di queste, individuano le strutture organizzative preposte alle attivita' di acquisizione di beni e servizi, definiscono le modalita' di svolgimento delle attivita' stesse e l'esercizio dei poteri di spesa. 2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di carattere organizzativo e procedimentale previsti dalla presente legge concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.