Art. 19. Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, sono abrogati: a) la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi); b) il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione); c) gli articoli da 66 a 80, nonche' i commi 3 e 5 dell'art. 81 del Capo VII della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilita' nell'unita' sanitaria locale); d) la lettera b) del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517); e) i commi 4, 7 e 9 dell'art. 27, gli articoli 29 e 30, il comma 2 dell'art. 31 e l'art. 33 del Titolo VI della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e controllo delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere); f) il regolamento regionale 14marzo 2001, n. 6 (Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali).