Art. 19.
                             Abrogazioni

   1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, sono abrogati:  a) la
legge  regionale  25  febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di
forniture e servizi);
    b) il  comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 28 luglio 2004,
n.  17  (Legge  finanziaria adottata a norma dell'art. 40 della legge
regionale  15  novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
della   legge   di   assestamento  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio  finanziario  2004  e del bilancio pluriennale 2004-2006.
Primo provvedimento generale di variazione);
    c) gli  articoli  da  66 a 80, nonche' i commi 3 e 5 dell'art. 81
del  Capo  VII  della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme per
l'utilizzazione  e  la  gestione del patrimonio e la disciplina della
contabilita' nell'unita' sanitaria locale);
    d) la lettera b) del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 12
maggio  1994,  n.  19  (Norme  per il riordino del Servizio sanitario
regionale  ai  sensi del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502,
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);
    e) i  commi 4, 7 e 9 dell'art. 27, gli articoli 29 e 30, il comma
2  dell'art.  31  e  l'art. 33 del Titolo VI della legge regionale 20
dicembre   1994,   n.   50   (Norme  in  materia  di  programmazione,
contabilita',  contratti  e  controllo delle aziende unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere);
    f) il  regolamento  regionale 14marzo 2001, n. 6 (Regolamento per
l'acquisizione  di  beni e servizi e per il funzionamento delle casse
economali).